L’ARERA dà attuazione all’articolo 15-bis del c.d. D.L. Sostegni-Ter

ARERA, Deliberazione del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL
28/06/2022

Con la Deliberazione del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, l’ARERA ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 15-bis del D.L. 4/2022 (c.d. D.L. Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022.

In specie, il prefato articolo stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, un prezzo di riferimento che rappresenta l’“equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”).

Peraltro, l’anzidetta norma stabilisce che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE.

La ratio sottesa al meccanismo compensativo introdotto è quella di prelevare i maggiori profitti ottenuti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito dell’aumento del prezzo della stessa causato dalla pandemia.

Gli impianti di produzione soggetti al meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia sono:

  1. gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011;
  2. gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l’energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l’energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per attivare il meccanismo di compensazione a due vie, il GSE calcola la differenza tra:

  1. il prezzo di riferimento per ciascuna zona di mercato ed il prezzo di mercato;
  2. il prezzo di mercato pari:

(i) al prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché per gli impianti da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ovvero, al prezzo indicato nei contratti se stipulati prima del 27 gennaio 2022 e non esclusi nell’ambito di applicazione;

(ii) alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato per gli impianti diversi dal quelli sub (i), ovvero, il prezzo indicato nei contratti se stipulati prima del 27 gennaio 2022 e non esclusi nell’ambito di applicazione.

Qualora la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; viceversa, nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

L’ARERA, in ossequio alle previsioni contenute nell’art. 15-bis e ad integrazione delle stesse, ha delineato uno specifico procedimento, tenendo altresì conto del fatto che il GSE potrebbe non essere in possesso per gli impianti non incentivati delle relative informazioni.

Nella prima fase, Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema GAUDÌ e di informazioni richieste agli altri gestori di rete e/o agli utenti del dispacciamento, trasmette al GSE l’elenco degli impianti interessati, indicando le informazioni minime necessarie affinché il Gestore possa espletare le attività previste dall’art. 15-bis (quali il POD, la data di entrata in esercizio, la potenza validata alla data del 27 gennaio 2022 e gli estremi del produttore).

Ricevuta la comunicazione del GSE, i produttori, entro il 10 agosto 2022, dovranno inviare una dichiarazione attestante, per ogni impianto di produzione e in relazione al periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022:

  1. a) la presenza o meno di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022;
  2. b) se tali contratti sono collegati, o meno, all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia elettrica;
  3. c) i corrispondenti volumi contrattuali;
  4. d) le formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti, che rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
  5. e) se l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto in esame è ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022, oppure no.

In caso di risposta affermativa a quanto indicato sub e), la medesima dichiarazione deve anche evidenziare, con riferimento al citato periodo temporale:

  1. a) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati, e in quale modo, all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia;
  2. b) i corrispondenti volumi contrattuali;
  3. c) la descrizione dettagliata delle strutture contrattuali e la formula di calcolo del prezzo medio di cessione dell’energia elettrica definito nei contratti. Allo scopo, la formula di calcolo consente di determinare un prezzo medio di cessione dell’energia elettrica unico per l’insieme dei contratti in cui rientra l’energia immessa dall’impianto di produzione, e per le ore comprese nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (o parte di tale periodo qualora la durata dei contratti sia inferiore) coperte dall’insieme dei contratti medesimi. Tale prezzo deve essere determinato in modo da essere il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore.

In ultimo, l’ARERA ha precisato che i produttori che ritengono di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del D.L. 4/2022 e che non ricevono nessuna comunicazione dal GSE entro il 10 luglio 2022 sono comunque tenuti a darne evidenza al Gestore che provvederà a indicare le modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie.

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