Il TAR Lazio annulla il Decreto del MiC di apposizione di vincoli su un complesso di beni dell’Ordine di Malta
TAR Lazio, Roma, Sezione II-quater, sentenza del 19 luglio 2022, n. 10302
Con la sentenza del 19 luglio 2022, n. 10302, il TAR Lazio, Roma, ha annullato il Decreto del Ministero della Cultura n. 187 del 22 settembre 2021, con il quale erano stati apposti dei vincoli diretti e indiretti di “interesse storico-artistico particolarmente importante”, ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del d.lgs. n. 42/2004, su un complesso di beni di proprietà del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il Decreto annullato era stato emanato dal MiC, su impulso della Soprintendenza archeologica, nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un importante ed esteso impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Il sito in questione, come evidenziato nell’istruttoria allegata al provvedimento impugnato, è particolarmente ricco di storia: trattasi, infatti, di un territorio che racconta le vicende insediative e di vita della comunità dell’Ordine ospitaliero in epoca medievale e che racchiude la storia delle varie tappe che hanno segnato il passaggio ai più moderni metodi agricoli e costruttivi dell’edilizia minore e rurale.
Allo stesso tempo, è anche un sito particolarmente vasto, contenente talune porzioni la cui importanza storica è minore rispetto all’intero complesso.
Tuttavia, i vincoli apposti dal Ministero, recando stringenti e generalizzate previsioni.
Si segnala, ad esempio, il generale divieto di edificare che rendeva impossibile l’installazione degli impianti per cui era stata richiesta l’autorizzazione anche nelle sezioni di territorio più lontane dai luoghi di interesse storico e artistico.
Per tale ragione, l’Ordine di Malta presentava ricorso al TAR Lazio eccependo, inter alia, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 12, 13, 45 e 46 del d.lgs. n. 42/2004 e il grave difetto di motivazione del Decreto evidenziando come il Ministero non avesse tenuto in debita considerazione la disomogeneità dei beni vincolati e la mancanza del presupposto della notevole importanza storica e artistica.
Il TAR, analizzando la predetta censura, ha accolto la doglianza del ricorrente precisando che
“ove la tutela sia prescritta non già per un singolo cespite, ma per un complesso di beni, come è accaduto nel caso di specie, tale motivazione non può prescindere dal chiarire il percorso logico attraverso il quale si è giunti a concludere per l’omogeneità di essi, che è il presupposto stesso su cui si fonda un vincolo esteso. Nel caso di specie, il MIC ha individuato a fondamento della tutela un interesse particolarmente importante di carattere “storico-artistico”, fondendo, perciò, due degli elementi che l’art. 10, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 42 del 2004 seleziona a componenti del rilievo culturale di un bene.
Ciò comporta, sul piano della motivazione, che l’omogeneità si deve misurare con entrambi tali interessi, nel senso che si dovrà argomentare, in modo non manifestamente incongruo, illogico e contraddittorio, per quale via tutti i beni accomunati dal medesimo vincolo siano una concreta e apprezzabile epifania di un unico, specifico interesse storico e artistico.
La scelta di avvolgere un insieme di beni nell’ambito di un unico vincolo diretto, in altri termini, comporta che unica sia, a sua volta, la manifestazione dell’interesse, ovvero che il “complesso” soggetto a tutela emerga quale incarnazione di una produzione artistica unitaria, ovvero di vicende storiche a propria volta riconducibili ad unità, dovendo l’amministrazione individuare il filo che avvolge tali beni in una matassa che li distingua dal marasma della storia e dalla poliedricità multi versatile dell’arte.
E, si deve aggiungere, la motivazione è altresì tenuta a dar conto delle ragioni che rendono, sempre nel caso concreto, l’interesse “particolarmente importante”, ossia tale da spiccare o in assoluto per la centralità che l’opera vincolata assume in arte o nell’evoluzione storica dei fatti umani (“particolarmente”, in quanto di alto valore), o nel raffronto con opere analoghe, rispetto alle quali, tuttavia, quella vincolata assuma tratti distintivi che da esse la separino, reclamando un livello più incisivo di protezione (“particolarmente”, in quanto parte specifica e meritevole di tutela, rispetto ad un tutto non necessariamente di analogo rilievo culturale, e dunque dotata di pregio qualificato).”
I giudici amministrativi, quindi, hanno rilevato il difetto di motivazione del Decreto nella misura in cui non veniva dimostrato il collegamento tra i beni del compendio e l’omogeneità sottesa all’unicità del vincolo. Inoltre, il TAR ha constatato la mancanza di un interesse artistico particolarmente rilevante non essendo evidenti i peculiari profili idonei a distinguere il sito in questione da analoghe testimonianze di architettura agricola “minore” tali da giustificare l’apposizione di vincoli diretti e indiretti tanto stringenti.
In sostanza, secondo il Collegio giudicante, il Ministero ha erroneamente sovrapposto i distinti profili storici e artistici senza congiungerli in una trama unitaria, apponendo indistintamente identici e generalizzati vincoli su un sito, in realtà, disomogeneo.
La pronuncia in esame dimostra l’importanza di un’istruttoria precisa e differenziata, in particolar modo quando, come in questo caso, si intende operare su terreni complessi che, pur presentando elementi di rilevanza storica e artistica, non giustificano un incondizionato divieto all’installazione di opere strategiche per le politiche energetiche nazionali.
Come sempre, è necessaria un’accurata istruttoria a monte e un preciso bilanciamento degli interessi a valle per esercitare in modo corretto il potere amministrativo.