Le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici
Ministero della Transizione Ecologica, Linee Guida del 27 giugno 2022
Il 27 giugno 2022 sono state pubblicate nella G.U. le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici. Il testo è stato predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con l’aiuto degli esperti del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), del GSE (Gestore dei servizi energetici), e di RSE (Ricerca sul sistema energetico).
Il documento, particolarmente atteso, prova a mettere ordine in un settore disciplinato, fino a questo momento, da una normativa restrittiva che mal si conciliava con le recenti innovazioni tecniche in materia. Negli ultimi anni, infatti, in assenza dell’intervento del Legislatore, le coordinate più attuali in materia sono state fornite dalla giurisprudenza amministrativa che ha cercato di adattare le norme, ormai vetuste, ai moderni impianti agrivoltaici. In specie, lo sforzo compiuto in giurisprudenza è stato quello di bilanciare, caso per caso, la necessità di tutelare il paesaggio e l’agricoltura con l’esigenza di garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la transizione energetica.
Il medesimo fine ha mosso il normatore che con le citate Linee Guida ha innanzitutto stabilito le caratteristiche che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere agli scopi per cui sono realizzati, ovvero l’integrazione tra produzione di energia e rispetto dell’agricoltura. In particolare, il documento elenca i seguenti requisiti:
- A) il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
B) il sistema agrivoltaico è utilizzato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
C) l’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli; - D) il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- E) il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
Definite le caratteristiche che devono possedere, in via generale, gli impianti agrivoltaici, le Linee Guida differenziano i vari tipi di impianto in relazione ai requisiti di volta in volta posseduti, stabilendo che:
- il rispetto dei requisiti sub A), B) è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”.
- il rispetto dei requisiti sub A), B), C) e D) è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.
Inoltre, il rispetto di tutti i requisiti sopraelencati è pre-condizione necessaria per l’accesso ai contributi del PNRR.
Le Linee Guida, sulla base delle esperienze di altri paesi come Francia e Germania, precisano i tipi di coltura su cui possono insistere gli impianti agrivoltaici. Vi sono, infatti, delle colture non adatte a integrarsi con l’installazione dei pannelli, ovvero le piante con un elevato fabbisogno di luce, per le quali anche modeste densità di copertura determinano una forte riduzione della resa come ad esempio frumento, farro, mais, alberi da frutto, girasole. Vi sono poi le colture poco adatte, come, ad esempio, cavolfiore, barbabietola da zucchero, barbabietola rossa; le colture adatte, per le quali un’ombreggiatura moderata non ha quasi alcun effetto sulle rese (segale, orzo, avena, cavolo verde, colza, piselli, asparago, carota, ravanello, porro, sedano, finocchio, tabacco); infine, le colture mediamente adatte come cipolle, fagioli, cetrioli, zucchine e le colture molto adatte, ovvero colture per le quali l’ombreggiatura ha effetti positivi sulle rese quantitative come ad esempio patata, luppolo, spinaci, insalata, fave.
Precisati i tipi di impianti installabili e i terreni idonei, il documento del MiTE suggerisce che
“si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle buone pratiche agricole”.
Il Ministero, quindi, in continuità con la normativa in materia, pone un limite all’installazione dell’agrivoltaico, bilanciando a monte i vari interessi in gioco.
In ultimo, le Linee Guida si soffermano sul tema del monitoraggio dell’agrivoltaico – novità assoluta in materia – precisando che questo dovrebbe essere garantito per tutta la vita tecnica dell’impianto, essendo utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell’attività agricola sull’area sottostante gli impianti, sia alla verifica di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.
Peraltro, il documento descrive differenti modalità di monitoraggio in relazione ai parametri che l’impianto deve rispettare, tra cui: garantire (i) il risparmio idrico; (ii) il recupero della fertilità del suolo;(iii) il microclima, nonché (iv) la resilienza ai cambiamenti climatici.
Le Linee Guida in commento rappresentano solo il primo passo verso una precisa e moderna regolamentazione di un settore in esponenziale espansione, che costituisce l’unica alternativa alla necessità di coniugare la tutela del territorio agricolo e una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili.
Si resta, quindi, in attesa degli ulteriori interventi legislativi in materia, previsti anche dal PNRR, necessari ad attuare gli obiettivi nazionali di transizione e differenziazione energetica.