Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle misure antifrode introdotte in merito al Superbonus e ai bonus edilizi diversi da quest’ultimo attraverso la modifica della disciplina della cessione dei crediti prevista dagli articoli 121 e 122 del Dl 19 maggio 2020, n. 34.
L’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è, tra gli altri, soffermata sull’obbligo di indicazione nell’atto di affidamento e nella fattura relativa ai lavori agevolabili del contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti che hanno effettuato i suddetti lavori.
Come noto, infatti, l’art.1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022, come da ultimo modificato, dispone che, per i lavori edili indicati all’allegato X del Testo unico sulla sicurezza e sul lavoro (d.lgs. n. 8142/2008), «i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 … dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, … dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale … Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori». La disposizione «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data» (art. 4, comma 2, del d.l. 13/2022, c.d. decreto Frodi).
L’Agenzia delle Entrate, commentando la suddetta disposizione, ha affrontato le conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi ivi previsti differenziando il caso in cui l’omissione riguardi l’atto di affidamento da quello in cui il documento interessato sia la fattura.
Nel primo caso, “l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti”. Ne deriva che “è … onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento”. Viene altresì specificato che “tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto”.
Diversi sono invece i risvolti derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di indicazione in fattura del CCNL applicato. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti,
“la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta … il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento”.
Per tale evenienza, reputata di minore gravità sussistendo comunque l’indicazione del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare l’omessa indicazione delle informazioni richieste. È stato, in particolare, affermato che
“qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.
Da ultimo, l’Agenzia si è premurata di precisare che, stante la data di efficacia delle previsioni del citato comma 43-bis (27 maggio 2022),
“nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data”.