L’art. 40-quater del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. Semplificazioni Fiscali) convertito dalla legge L. 4 agosto 2022, n. 122 ha eliminato l’obbligo del rispetto del limite “de minimis” ai fini della fruizione dei crediti d’imposta concessi alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale indicati nell’art. 2 del D.L. 50/2022 (c.d. Aiuti). È stato infatti abrogato il comma 3-ter dell’art. 2 del D.L. 50/2022 che prevedeva che “gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis“. In forza della precedente disposizione i crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre del 2022 spettanti alle imprese non energivore, gasivore e non gasivore sarebbero stati vincolati al rispetto del massimale di fruizione dei contributi in questione pari a € 200.000,00 nell’arco del triennio precedente, unitamente agli altri aiuti della medesima natura ricevuti dall’impresa medesima. La novella è stata recata “al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, spettanti ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”, rendendone così libero l’utilizzo.
Come noto, nell’ambito delle misure urgenti attuate per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale in atto in Ucraina sono stati introdotti, inter alia, numerosi contributi pubblici sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
– imprese a forte consumo di gas naturale (cc.dd. gasivore) ([1]);
– imprese a forte consumo di energia (cc.dd. energivore) ([2]);
– imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni previste dalla legge ([3]) ([4]).
Giova chiarire che i crediti d’imposta interessati dalla soppressione del limite “de minimis” sono soltanto quelli – “maggiorati” rispetto alle percentuali di costo “agevolato” originarie – indicati dal medesimo art. 2 del D.L. Aiuti. Ossia:
1) il credito d’imposta a favore delle imprese “gasivore” pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, “qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” ([5]). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, ha chiarito che la condizione relativa all’aumento della spesa, poiché riferita alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), può ritenersi sussistente anche per le imprese di nuova costituzione, in quanto la norma non richiede una comparazione tra i costi sostenuti dalla singola impresa, bensì tra i prezzi medi del settore. Ai fini del calcolo della spesa per agevolabile devono essere considerati i costi della componente “gas”, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura;
2) il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 25% alle imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, “qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati (2) energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” ([6]).
3) il credito d’imposta del 15% riconosciuto alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, “comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” ([7]).
I menzionati crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022 tramite modello F24 o ceduti a terzi previa presentazione di apposita comunicazione di cessione ([8]). In merito, con circ. n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già chiarito con la Faq dell’11 aprile 2022, ossia che detti crediti possono essere utilizzati in compensazione anche prima della conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale siano “sostenute” in tale trimestre (secondo i criteri di competenza richiamati dall’art. 109 del TUIR), e siano ovviamente documentate da fattura/bolletta.
Ricordiamo inoltre che il comma 3-bis del medesimo art. 2 del D.L. Aiuti (novellato dall’art. 4 del DL n. 21/2022) stabilisce che, ai fini della fruizione dei menzionati crediti d’imposta straordinari, “ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022” ([9]). Con ciò viene semplificata l’istruttoria prodromica alla fruizione dei descritti contributi pubblici in forma di credito d’imposta.
___________________________________
[1] Cfr. art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022);
[2] Cfr. art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022;
[3] Cfr. artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022;
[4] per approfondimenti sull’argomento, su questa rivista: Gli aiuti fiscali per il contenimento dei costi dell’energia ; Le novità in materia di crediti dii imposta per l’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese; Le misure in materia di energia previste dal c.d. decreto aiuti; Le misure in materia di energia contenute nella legge di conversione del c.d. decreto aiuti.
[5] Cfr. art. 5 del DL n. 17/2022, Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, inizialmente fissato nella misura del 15%, è rideterminato nella misura del 25% ai sensi dell’art. 2, comma 2, DL 17.5.2022 n. 50.
[6] Cfr. art. 4 del DL n. 21/2022, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, inizialmente fissato nella misura del 20%, è rideterminato nella misura del 25% ai sensi dell’art. 2, comma 1, DL 50/2022.
[7] Cfr. art. 3 del DL n. 21/2022, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, inizialmente fissato nella misura del 12%, è rideterminato nella misura del 15% ai sensi dell’art. 2, comma 3, DL 50/2022.
[8] Cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30 giugno 2022.
[9] L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 29 luglio 2022 , in attuazione dell’art. 2, comma 3-bis del D.L. 50/2022 ha definito il contenuto della comunicazione del venditore qui di interesse.