13/09/2022

Il 12 agosto 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 188, la legge n. 118/2022 per il mercato e la concorrenza 2021.

Per quel che qui interessa, si evidenzia che il Capo IV reca le norme per favorire la creazione di un mercato concorrenziale negli ambiti dell’energia e della sostenibilità ambientale.

Tra queste, vi è l’articolo 12 che, modificando l’articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (i.e. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale per il triennio 2021-2023), prevede l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, garantendo che le  infrastrutture  messe  a disposizione consentano agli utilizzatori tempi  di  attesa per l’accesso al servizio non superiori  a  quelli  offerti  agli utilizzatori  di  veicoli  a  combustione  interna. Lo scopo della norma è quello di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica   anche nelle aree non urbane; invero, il principale problema riscontrato dai proprietari di veicoli elettrici è la mancanza di un numero idoneo e uniforme sulla rete autostradale di colonnine di ricarica che impedisce l’utilizzo dei mezzi in questione per lunghi spostamenti.

Per velocizzare i tempi di installazione, la norma prevede che i concessionari autostradali,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli   elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, qualora non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica entro centottanta giorni, dovranno consentire a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all’installazione delle suddette infrastrutture all’interno delle tratte di propria competenza.

Gli operatori saranno selezionati attraverso procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e con la previsione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l’utilizzo di tecnologie altamente innovative.

Il Capo VII, invece, reca una disposizione fondamentale in materia di impianti fotovoltaici. All’articolo 26, infatti, è contenuta la delega al governo per il riordino e la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l’autorizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili.

Ai sensi della prefata disposizione, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, semplificazione e individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L’individuazione dei regimi amministrativi è fondamentale al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;

c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla   normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;

d) semplificare i procedimenti   relativi   ai   provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure  non  eliminati  ai  sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il  numero  delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici,  accorpando  le  funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi  uniformi  per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la  possibilità di  delegare   un   altro   soggetto,   persona   fisica   o   libero professionista, a provvedere  agli  adempimenti  presso  la  pubblica amministrazione;

e) estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa  digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;

h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa;

i) ridefinire i   termini   dei   procedimenti   amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d’intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance   individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di   trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell’utenza;

l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;

m) armonizzare, attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni   o   delle   comunicazioni    alle    pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;

n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.”

L’articolo 26, inoltre, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di razionalizzarla, riordinarla e adeguarla alla normativa europea, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi e principi:

a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche   rinnovabili, al   fine   di   conseguire   una significativa riduzione e razionalizzazione delle   disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

c) assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa;

f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell’Unione europea.”

I decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili abrogheranno espressamente le disposizioni oggetto di riordino e quelle incompatibili.

In definitiva, la tanto attesa legge annuale in materia di concorrenza 2021 ha fornito molte soluzioni a problemi particolarmente sentiti nell’ultimo periodo; da un lato, intende garantire l’effettiva utilizzabilità dei veicoli elettrici al di fuori delle aree urbane e, dall’altro, intende risolvere il caos normativo in materia di energie rinnovabili che mette in difficoltà sia gli operatori del settore sia i soggetti che, dovendo installare piccoli o grandi impianti FER, si confrontano con una disciplina frammentata e incoerente.

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