Le misure in materia di energia del c.d. Decreto aiuti-bis
Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 185, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.”
Il provvedimento, convenzionalmente rinominato “Decreto aiuti-bis”, si pone in linea di continuità con i precedenti decreti emanati per mitigare gli effetti della pandemia e della guerra russo-ucraina.
Per quel che qui rileva, il Capo I del prefato Decreto è dedicato alle misure introdotte in materia di energia e di sostegno ad imprese e famiglie in difficoltà.
L’articolo 1 estende anche al quarto trimestre del 2022 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. Le agevolazioni saranno rideterminate dall’ARERA entro il 30 settembre p.v., con l’obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati e di non far subire gli ulteriori aumenti intervenuti. Il valore ISEE necessario per l’ottenimento del bonus resta 12.000 euro, così come elevato dal D.L. 21/2022.
L’articolo 2, nel modificare l’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, effettua una elencazione dei clienti vulnerabili. Essi sono i clienti civili:
- che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75,della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; - di età superiore ai 75 anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in virtù del predetto articolo, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza saranno tenuti a offrire ai c.d. clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con uno o più
provvedimenti. L’ARERA dovrà definire altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.
E ancora, l’articolo 3 sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino a tale data, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità anche prima della data di entrata in vigore del Decreto in esame, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. La prefata norma vuole evitare il rischio che le imprese fornitrici di energia elettrica e gas trasferiscano l’incremento dei prezzi di approvvigionamento agli utenti finali, tutelando così la posizione di persone fisiche e aziende da improvvisi aumenti di prezzo.
Il successivo articolo 4 attribuisce all’ARERA il compito di annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media alta e altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L’azzeramento degli oneri di sistema determina un rilevante risparmio per gli utenti; tali oneri, infatti, non sono fissi ma il loro andamento è influenzato dal livello dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità (PUN). La misura in esame, quindi, non taglia un costo fisso ma, al contrario, un costo in esponenziale aumento, agevolando notevolmente gli utenti finali.
L’articolo 5, al comma 1 assoggetta ad aliquota IVA agevolata del 5% le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Al successivo comma 2, si prevede l’applicazione dell’agevolazione IVA di cui al comma precedente anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del D. Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
Con l’obiettivo di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, si dispone, al comma 3, che l’ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema anche per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
In ultimo, l’articolo 6, per compensare l’aumento dei costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia e gas naturale consumato nel terzo trimestre del 2022, confermando le misure già in atto per i precedenti trimestri, prevede:
a) per le imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta;
b) per le imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, un credito pari al 25% in relazione all’energia prodotta e auto consumata;
c) per le imprese a forte consumo di gas naturale, un credito d’imposta del 25% della spesa sostenuta, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
d) per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 Kw che hanno subito un incremento del costo superiore al 30% rispetto a quello del medesimo trimestre del 2019, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta;
e) per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, un credito d’imposta del 25% della spesa sostenuta, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le misure sin qui analizzate, a differenza di quelle messe in campo con i provvedimenti precedenti, affrontano il problema del caro energia in un’ottica prettamente emergenziale e senza alcuna visione prospettica. Tale scelta può ricondursi alla concomitante fine della legislatura; pertanto, si dovrà attendere la formazione del nuovo Governo per assistere all’introduzione di riforme di sistema e di lungo periodo.