13/10/2022

L’art. 42 del DL 9 agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto “Aiuti-bis”) ha previsto alcune misure volte ad “incoraggiare” il versamento del contributo straordinario, introdotto dall’art. 37 del DL 21/2022 (convertito con la l. 51/2022), a carico delle imprese energetiche.

La citata norma ha introdotto un regime sanzionatorio specifico per le imprese che non hanno versato l’acconto del 40% entro il 31 agosto e/o che non provvederanno a versare la tranche finale del 60% del tributo entro il 15 dicembre.

Invero, la norma in commento ha previsto il raddoppio della sanzione ordinaria del 30% (i.e. 60%) in caso di omesso versamento del contributo nei termini previsti.

In aggiunta, è stata preclusa sia la possibilità di applicare la disciplina del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/97 e sia l’applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 13 comma 1 del d.lgs. n.471/97 che prevede il dimezzamento delle sanzioni per i versamenti regolarizzati con un ritardo non eccedente i 90 giorni.

La motivazione sottesa all’introduzione di un sistema sanzionatorio ad hoc così gravoso deve essere ricercata nella circostanza per cui il gettito derivante dall’applicazione del contributo è risultato ben al di sotto delle aspettative stimate. Proprio per tale motivo il Legislatore tributario ha avvertito l’esigenza di apportare le dovute contromisure al fine, da un lato, di “incoraggiare” i contribuenti a regolarizzare quanto prima le proprie posizioni e, dall’altro, quello di “punire” le imprese che non hanno adempiuto a tale onere entro il 31 agosto, o non salderanno il proprio debito tributario entro il 15 dicembre.

Ulteriore motivazione è da rintracciarsi anche nella rilevanza socio-economica del contributo stesso, il quale è stato istituito“al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.

Considerando anche quest’ultimo aspetto, ben si comprende l’asprezza delle misure introdotte dal Legislatore fiscale, poiché volte a favorire il recupero di somme finalizzate a sostenere i consumatori e le imprese, non operanti nel settore energetico, in un periodo di grave crisi economica.

Ancora, il DL “Aiuti bis” ha previsto specifici piani di intervento dell’AdE e della Guardia di finanza al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la correttezza dei relativi versamenti.

Infine si segnala che l’ultimo comma della norma in commento va a derogare esplicitamente il contenuto dell’art. 3 della l.212/2000 in tema di irretroattività delle norme tributarie. Difatti l’effetto retroattivo dell’art.42 in commento si sostanzia nel moltiplicare una sanzione per una violazione già commessa.

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