Sulle possibilità di cessione parziale dei crediti d’imposta da agevolazioni edilizie

I chiarimenti resi con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022

Come osservato in un precedente intervento su questo sito, con la risposta ad interpello n. 358 del 1° luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha negato ad un contribuente la possibilità di riversare un credito d’imposta derivante dall’effettuazione di interventi edili agevolati e già parzialmente utilizzato in compensazione; ciò muovendo, tra le altre cose, dalla considerazione per cui a quel credito non si applicava il divieto di cessione parziale previsto dal comma 1-quater dell’articolo 121 del d.l. n. 34/2020 (introdotto dall’art. 28 del d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022) relativo solamente “alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Data la rilevanza di tale divieto per tutti i crediti maturati dal 1° maggio 2022, con la circolare n. 19/E del 27 maggio 2022 l’A.F. si è preoccupata, tra le altre cose, di chiarirne i principali risvolti applicativi.

Andando con ordine, vale innanzitutto precisare che con il citato comma 1-quater il legislatore ha disposto che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 […]”.

Detto divieto, insieme con l’attribuzione ad ogni credito di un codice identificativo univoco, è stato introdotto dal legislatore per contrastare le frodi nel settore che, come noto, sono state spesso realizzate con l’artificioso frazionamento del credito stesso e con le cessioni a catena, funzionali a nascondere l’origine fraudolenta di quest’ultimo.

Sul punto, l’A.F. ha chiarito, in primo luogo, che il divieto di cessione parziale non vale per la prima comunicazione dell’opzione per la cessione del credito, potendo in questo caso il beneficiario della detrazione decidere di utilizzare la detrazione spettante in parte direttamente in compensazione delle sue imposte e in parte mediante cessione a terzi. All’opposto, il divieto di cessione parziale opera per tutte le cessioni da effettuarsi a seguito dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Si tratta di un primo chiarimento opportuno, dato che nessuna indicazione specifica era mai stata fornita in relazione all’esercizio dell’opzione per la cessione parziale del credito, mentre, con riferimento allo sconto in fattura, era stata ammessa fin da subito ed in maniera esplicita la possibilità per il fornitore di applicare uno sconto “parziale”, lasciando così in capo al beneficiario la parte di detrazione corrispondente alle spese agevolate che, per accordo con il fornitore, venivano pagate senza “copertura” dello sconto stesso.

In secondo luogo, è stato utilmente precisato che è vietato effettuare cessioni di una parte delle rate annuali di cui il credito si compone, inibendone quindi un loro frazionamento, ma è comunque possibile “cedere le singole rate annuali”. Dette rate, quindi, potranno essere cedute anche separatamente in momenti successivi, a condizione che siano trasferite per il loro intero ammontare, oppure potranno essere utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Naturalmente, dato che il credito è collegato alle comunicazioni presentate all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio delle opzioni e che ad ogni comunicazione corrisponde un credito diverso, con diverso codice identificativo, il divieto di cessione parziale fa riferimento ai crediti che scaturiscono da ogni SAL e che, come specificato nella citata circolare, hanno “vita autonoma e [sono] cedibil[i] separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti”.

I chiarimenti resi con la circolare n. 19/E hanno, a ben vedere, ampliato e definito quanto anticipato dall’A.F. nella precedente risposta alla FAQ del 19 maggio 2022, in cui – partendo dall’attribuzione ad ogni credito del codice identificativo univoco – si è reso noto che l’attribuzione di detto codice sarebbe avvenuta con riferimento ad ogni singola rata annuale in cui il credito stesso viene suddiviso al momento del caricamento sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza per cui se “le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni”, ogni singola rata potrà invece essere oggetto di cessione separata.

Evidentemente, senza rinunciare a perseguire l’obiettivo di arginare le frodi, in questo modo si è cercato di risolvere, sia pure in via non definitiva (vista la situazione in cui versa tuttora il mercato dei crediti d’imposta, a causa dei profili di responsabilità dei cessionari che non risultano ancora chiaramente definiti [1]), il problema del sostanziale blocco dell’acquisto dei crediti in commento: in presenza di un credito complessivo detraibile in più anni, infatti, ogni quota annuale può essere ceduta a soggetti differenti, in momenti diversi, senza dover necessariamente trovare un acquirente che acquisti il credito per l’intero.

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[1] Recentemente si è di nuovo pronunciata l’A.F. sul tema: vedi circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, prossimamente oggetto di approfondimento su questo sito.

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