Agrivoltaico: il TAR puglia “ritorna sui suoi passi”

TAR Puglia, Lecce, Sez. III, sentenza del 4 novembre 2022, n. 1750
14/11/2022

Con sentenza del 4 novembre 2022, n. 1750, il TAR Puglia ha riaffermato il suo precedente e consolidato orientamento in merito alla natura dell’agrivoltaico, ribadendo che quest’ultimo non si pone in un rapporto di genus ad species con il classico fotovoltaico.

Tale pronunciamento sconfessa e supera espressamente la recente interpretazione fornita, per la prima volta, dallo stesso TAR nella sentenza n. 1367 del 1° settembre 2022, che aveva rappresentato un vero e proprio overrulling giurisprudenziale.

Invero, prima della decisione di settembre, il TAR Lecce aveva sempre sostenuto con forza la diversità tra i due tipi di impianti solari, ritenendo che all’agrivoltaico non fossero applicabili tutte le limitazioni previste dalla legge per i classici fotovoltaici, in virtù della propria capacità di conciliare la tutela dell’agricoltura e la necessità di produrre energia green.

Con la decisione in commento, i giudici hanno riaffermato con maggiore forza tale interpretazione, anche alla luce delle recenti novità in materia come le Linee Guida sull’agrivoltaico pubblicate dal MiTE il 27 giugno 2022, che dimostrano la sensibilità del legislatore verso questo tema e fanno presagire delle modifiche normative pensate ad hoc per tale tipo di impianto.

Invero, un simile intervento non solo è auspicabile, ma anche necessario alla luce del quadro normativo europeo in tema di energie rinnovabili e di obiettivi climatici comuni che impone un ripensamento dei vincoli posti all’agrivoltaico.

Di tutto questo ha tenuto conto il TAR Puglia nell’affermare che la Governance nazionale e sovranazionale propende per l’assoluto favor verso le energie rinnovabili in generale, nonché, in particolare, di quelle volte alla combinazione – ibrida ma virtuosa – tra la produzione di energia pulita e le esigenze dell’agricoltura. Da ciò, pertanto, deriva un vincolo anche per le amministrazioni regionali e locali che non possono basare le proprie decisioni sull’autorizzabilità di impianti agrivoltaici su Piani Paesaggistici emanati quando il termine “agrivoltaico” non era conosciuto e neanche ipotizzabile.

La mancanza nei Piani Paesaggistici di previsioni differenziate per l’agrivoltaico era stato, invero, il fulcro dell’impianto motivazionale della sentenza n. 1367/2022 del TAR Puglia, ora totalmente sconfessata nella parte in cui la decisione in commento precisa che

“ Né – ad avviso del Collegio – è decisivo l’assunto secondo il quale, ove si accedesse all’assioma per cui l’agrivoltaico non troverebbe una disciplina nel PPTR, “oltre ad ammettere una grave lacuna nell’ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l’assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale” (in tali termini, TAR Lecce, sent. n. 1376/22, punto II.IV.I).

Sul punto, reputa il Collegio che, sotto un primo profilo, non di lacuna giuridica si tratta nel caso di specie, ma di esame diacronico della normativa di riferimento, che non può fermarsi al 2015 (anno di approvazione del PPTR, in un contesto addirittura antecedente all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015, che ha dato l’abbrivio a tutta la legislazione eurounitaria e nazionale intervenuta da quel momento in poi), ma va letto in uno alla normativa intervenuta nell’ultimo quinquennio, tutta decisamente e incontrovertibilmente orientata nel senso dell’assoluto favor verso gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale, e verso gli impianti di tipo agrivoltaico in particolare.

In secondo luogo, non è né all’esame, né allo studio, né all’orizzonte, una evoluzione tecnologica del fotovoltaico più “spinta” di quella dell’agrivoltaico, tale da suscitare ambasce particolari in punto di “tenuta complessiva” del PPTR, che dovrebbe – secondo la linea interpretativa sposata dalla citata pronuncia della Terza Sezione di questo TAR n. 1376/22 – essere dunque aggiornato ad ogni piè sospinto.

Trattasi pertanto di pericolo del quale, allo stato, non si vede alcuna avvisaglia, né presente né futura.

Piuttosto, gli è – semplicemente – che il PPTR costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta (si ribadisce: una fonte addirittura anteriore all’Accordo di Parigi sul Clima del 2015); dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 d. lgs. n. 199/21, che modificano in termini sostanziali l’attuale disciplina di riferimento).

Uno strumento che, per tali ragioni, non può concretizzare un valido supporto del diniego in trattazione.

Pertanto, reputa il Collegio di mantenere fermo, con le puntualizzazioni di cui all’odierna pronuncia giudiziale, l’orientamento di cui alle citate sentenze di questa Sezione (Seconda), nn. 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22.

Sembrerebbe, pertanto, che tale sentenza metta un punto all’oscillante giurisprudenza in tema di agrivoltaico – quantomeno nel Foro pugliese -; i repentini cambi di passo a cui abbiamo assistito, tuttavia, ci impongo l’uso del condizionale, almeno in attesa di una seria e organica modifica legislativa.

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