14/11/2022

Il superbonus di cui all’art. 119 del Decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) spetta anche ai soggetti che hanno acquisito la qualifica di enti del Terzo settore (“ETS”) ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 23 del 23 giugno 2022, sciogliendo definitivamente i dubbi sorti a causa della scrittura poco chiara della norma agevolativa.

Invero, poiché l’art. 119, comma 9, lett. d-bis) del d.l. n. 34/2020 riconosce espressamente l’accesso al Superbonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), disciplinate dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, alle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266/1991 e alle associazioni di volontariato (APS) iscritte nei registi nazionale o regionali o provinciali di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000, ci si era chiesti se l’agevolazione de qua spettasse anche agli enti che, in seguito alla riforma del c.d. Terzo settore, devono obbligatoriamente iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (“RUNTS”, divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021). Sul punto, nella circolare n. 23, cit., l’Agenzia ha definitivamente chiarito che:

i soggetti indicati nel citato comma 9, lettera d-bis), (ONLUS, OdV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Inoltre, come già precisato nella risposta a interpello del 13 aprile 2021 n. 239, nella circolare n. 23 l’A.F. ha confermato la spettanza del Superbonus per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, nonché per i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge la cui base sociale sia formata per il 100% da cooperative sociali, in quanto ONLUS “di diritto” ai sensi dell’art. 10, co. 8 del d.lgs. n. 460/1997.

Resta inteso, tuttavia, che anche per tali soggetti la possibilità di beneficiare in concreto dell’agevolazione di cui all’art. 119 del DL 34/2020 è condizionata alla titolarità in capo ai medesimi di redditi imponibili.

Ne deriva che le cooperative sociali di produzione e lavoro che rientrano nelle ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11, d.p.r. n. 601/1973, possono beneficiare del Superbonus 110%:

–      se corrispondono retribuzioni per un importo inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, in quanto in tale ipotesi l’esenzione prevista dall’art. 11 cit. è soltanto parziale;

–      se percepiscono altri redditi (quali, ad esempio, redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta), laddove corrispondano retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, in quanto in tal caso l’esenzione prevista dall’art. 11 è integrale.

Le cooperative non possono viceversa beneficiare del superbonus, né esercitare le opzioni previste dall’art. 121, d.l. rilancio (sconto in fattura ovvero cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante), se le retribuzioni corrisposte ai soci risultano non inferiori al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie e non percepiscono altri redditi, in quanto – come detto – tale fattispecie rientra tra le ipotesi di esenzione integrale dalle imposte sui redditi ex art. 11, cit..

Quanto ai requisiti oggettivi, come già precisato in diversi documenti di prassi dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 24/2020), agli ETS non si applicano limitazioni di tipo oggettivo e, pertanto, possono fruire del Superbonus su qualsiasi tipologia di immobile da questi posseduto o detenuto (ad eccezione, ovviamente, degli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9), ivi comprese le parti comuni di edifici interamente posseduti composti da più unità immobiliari. Da ultimo, l’A.F. ha ricordato che con riferimento a tali soggetti non trova neppure applicazione il limite di due unità immobiliari, previsto dal comma 10 dell’art. 119 del decreto rilancio con esclusivo riguardo alle persone fisiche di cui al comma 9, lett. a) e b) della medesima disposizione.

 

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