Crediti d’imposta energia e gas: le recenti novità introdotte dal Decreto Aiuti quater
Prorogata la misura agevolativa anche per le spese di dicembre 2022, nonché il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta
Come noto, al fine di fronteggiare l’incremento dei costi delle materie prime di energia e gas causato dalla crisi energetica, con diversi decreti susseguitisi nel corso del corrente anno[1], il legislatore ha previsto specifiche misure agevolative volte ad attenuare gli effetti derivanti dal generale aumento dei prezzi registrato nell’acquisto dei predetti fattori produttivi.
In particolare, sono stati introdotti per le imprese cc.dd. “energivore” e “gasivore” (i.e. quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale), nonché, a partire dal II trimestre 2022, per le imprese “non energivore” e “non gasivore”, contributi straordinari, sottoforma di crediti d’imposta, per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale, con percentuali modulate in base alle caratteristiche soggettive dell’impresa.
Tale misura agevolativa è stata recentemente estesa, dall’art. 1 del d.l. n. 176/2022 (Decreto «Aiuti quater»), anche alle spese sostenute nel mese di dicembre per l’acquisto di energia elettrica e gas, secondo le medesime condizioni previste per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del d.l. n. 144/2022 (Decreto «Aiuti ter»). È stato altresì prorogato, per i crediti d’imposta maturati nel III trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre, il termine per l’utilizzo in compensazione degli stessi (dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023), nonché il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023) a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Orbene, alla luce delle novità introdotte dal Decreto Aiuti quater, si fornisce di seguito un quadro riepilogativo della diversa misura del credito d’imposta per gli acquisti di energia e gas effettuati nel 2022:
a) per le imprese “energivore” di cui al D.M. 21 dicembre 2017, il credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica è pari:
– per il I trimestre 2022, al 20% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del IV trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 15, co. 1, d.l. n. 4/2022);
– per il II trimestre 2022, al 25% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per KWh del I trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 4 d.l. n. 17/2022);
– per il III trimestre 2022, al 25% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del II trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 6 del d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei mesi di ottobre e novembre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 del d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% dei costi per kWh della componente energia elettrica relativa al mese di dicembre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 del d.l. n. 176/2022);
b) per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica è riconosciuto in misura pari:
– per il II trimestre 2022, al 15% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del I trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 3 d.l. n. 21/2022);
– per il III trimestre 2022, al 15% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del II trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022).
Per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta è invece pari:
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dei mesi di ottobre e novembre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica relativa al mese di dicembre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, a condizione che i costi per kWh del III trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del medesimo periodo dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n.176/2022).
c) per le imprese “gasivore”, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari:
– per il I trimestre 2022, al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 15.1 d.l. n. 4/2022);
– per il II trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 5 d.l. n. 17/2022);
– per il III trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 176/2022);
d) per le imprese “non gasivore”, il credito d’imposta spetta in misura pari:
– per il II trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– per il III trimestre 2022, al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019 (art. 6 d.l. n. 115/2022);
– per i mesi di ottobre e novembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 144/2022);
– per il mese di dicembre 2022, al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 1 d.l. n. 176/2022).
Tutti i crediti d’imposta di cui sopra:
1) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 244/2007 e all’art. 34 L. n. 388/2000;
2) non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP;
3) non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della quota delle altre spese deducibili di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR;
4) sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
5) sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
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[1] Si tratta, in dettaglio, del d.l. n. 17/2022 (Decreto Bollette), del d.l. n. 21/2022 (Decreto Energia), del d.l. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), del d.l. n. 115/2022 (Decreto Aiuti bis), del d.l. n. 144/2022 (Decreto Aiuti ter) e, da ultimo, del d.l. n. 270/2022 (Decreto Aiuti quater).