19/12/2022

Gli interventi di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali posti in corrispondenza di ciascun radiatore all’interno delle unità immobiliari possono beneficiare, a seconda dei casi, di differenti agevolazioni fiscali:

  • detrazione IRPEF/IRES relativa a lavori di efficientamento energetico (c.d. “ecobonus”), di cui agli 1 co. 347 della L. 296/2006, 14 del DL 63/2013 e 2 co. 1 lett. e) del DM 6.8.2020 (decreto “Requisiti”), se sono effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale. In questi casi, l’ecobonus può competere nella misura del 50% o del 65% a seconda delle caratteristiche tecniche della caldaia (può in taluni casi competere anche il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020);
  • detrazione IRPEF del 50% di cui alla h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR, senza la contestuale installazione dell’impianto di riscaldamento oppure quando l’impianto di riscaldamento non possiede le caratteristiche per fruire dell’ecobonus (circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28, p. 109).

Dettagliando quanto poc’anzi riassunto si può affermare che in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui al citato comma 347, l’agevolazione prevista per detti interventi di riqualificazione energetica spetta nel limite di 30.000 euro ed è calcolata, dal 1° gennaio 2018, con diverse percentuali a seconda delle particolarità e delle connotazioni tecniche degli impianti installati.

Se in concomitanza viene cambiato l’impianto di riscaldamento, l’ecobonus può competere anche per l’installazione delle termovalvole nella misura del 50% o del 65% a seconda delle caratteristiche tecniche della caldaia (in determinati casi si può prendere in considerazione anche il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020).

Di converso, quando le termovalvole vengono installate senza che vi sia la contemporanea  sostituzione, parziale o integrale, dell’impianto di riscaldamento oppure quando l’impianto di riscaldamento non detiene le caratteristiche per fruire dell’ecobonus (a partire da gennaio 2018, non spetta alcuna agevolazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato Ue n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013), può competere la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e in particolare dalla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate nn. 28/2022, 7/2018 e 18/2016, risposta 3.1; guida Agenzia delle Entrate marzo 2019).

In taluni i casi, sia che per l’installazione delle termovalvole si intenda beneficiare dell’ecobonus, sia che si intenda fruire del “bonus casa”, è necessario trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori.

Ritornando per un’attimo alle due ipotesi sopra, nel primo caso (fruizione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e art. 1 comma 347 della L. 296/2006 – c.d. “ecobonus”) l’invio della comunicazione all’ENEA è obbligatoria al fine di poter usufruire del bonus (secondo l’Amministrazione finanziaria l’omessa comunicazione all’ENEA comporterebbe la decadenza dall’agevolazione fiscale).

Nella seconda ipotesi (fruizione della detrazione IRPEF del 50% di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR), invece, il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 non sancisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.

Al riguardo la ris. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019 n. 46 ha chiarito che l’omessa trasmissione della comunicazione relativa agli interventi di recupero ex art. 16-bis del TUIR, seppur sia obbligatoria per il contribuente, non determina la perdita del diritto a beneficiare della detrazione fiscale, come di seguito testualmente citato:

La mancata o tardiva trasmissione all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, prevista dall’art. 16, comma 2-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e che accedono alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, attualmente disciplinata dal medesimo art. 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, non comporta la perdita del diritto alle predette detrazioni.

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