Con il d.l. n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) il Consiglio dei Ministri ha varato talune urgenti misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevedendo uno stanziamento pari a ca. 9,1 miliardi di Euro per finanziare interventi di contrasto alla perdurante inflazione.
Prescindendo dalle novità in materia di bonus edilizi ([1]), si illustrano di seguito le principali misure fiscali introdotte in ambito energetico a favore degli operatori economici del settore e non.
- Proroga del credito d’imposta per le imprese energivore (e non) e gasivore (e non).
I crediti d’imposta per energia elettrica e gas naturale di cui agli artt. 3 e 4 del d.l. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) e ss.mm.ii. sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022 alle medesime condizioni previste dal d.l. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).
I crediti previsti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno quindi essere utilizzati in compensazione entro il prossimo 30 giugno, ferma restando l’opzione per la relativa cessione. A pena di decadenza dal diritto alla percezione dei suddetti crediti non ancora fruiti, dovrà tuttavia essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo una specifica comunicazione sull’importo dei crediti maturati nell’esercizio 2022 (dicembre incluso) secondo modalità operative da definirsi con apposito provvedimento in corso di pubblicazione.
- Disposizioni in materia di accise ed IVA su taluni carburanti.
Nel periodo compreso tra il 19 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, è riconosciuto un c.d. “sconto fiscale” sulle aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione.
Dette aliquote sono rideterminate nelle seguenti misure, distinte a seconda dei prodotti cui le stesse afferiscono:
1) benzina: € 478,40 per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 182,61 per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: € 0 per metro cubo.
Inoltre, sempre nel periodo compreso tra il 19 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022:
- a) non si applica l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al d.lgs. n. 504/1995;
- b) è riconosciuto un decremento d’aliquota IVA (stabilita al 5%) sul gas naturale usato per autotrazione.
In ogni caso, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni in esame, gli operatori del settore energetico (ossia gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti) dovranno trasmettere all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
- Misure di sostegno contro il “caro bollette”.
Tra gli incentivi volti al contenimento dei prezzi del settore energetico, rivestono particolare importanza:
- la rateizzazione delle bollette.
Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023, le imprese residenti in Italia potranno richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, purché si tratti di importi eccedenti l’importo medio contabilizzato (a parità di consumo) nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. A tale fine, tutte le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico in corso di pubblicazione. L’accesso alla descritta forma di rateazione comporterà per gli operatori richiedenti l’applicazione di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata) nonché di un piano con un minimo di 12 fino ad un massimo di 36 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Dal loro canto, al fine di contemperare le proprie esigenze di liquidità con i suddetti piani di rateazione, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, potranno richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica (prestata da SACE S.p.A.) al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 15 del d.l. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti).
Va in ogni caso osservato che l’adesione al suddetto piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 (dicembre incluso) per le imprese energivore, gasivore e non.
- l’estensione delle garanzie SACE già previste con il decreto Ucraina e decreto Aiuti.
- Misure fiscali per il welfare aziendale.
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
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[1] Sulle quali si rinvia ad altro contributo su questo sito.