Il quadro europeo per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
Regolamento del Consiglio dell’Unione europea 22 dicembre 2022, n. 2022/2577/Ue
Il 22 dicembre 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato il Regolamento n. 2577 che istituisca un quadro normativo volto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in tutto il territorio unionale.
Il Regolamento, in vigore dal 30 dicembre 2022, è direttamente applicabile per i prossimi 18 mesi in ciascuno degli Stati membri a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione, lasciando impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi.
La necessità di adottare misure di semplificazione e velocizzazione – per ora – temporanee e di carattere emergenziale deriva dalla grave crisi energetica che sta affliggendo l’Unione e direttamente derivante dalla guerra russo-ucraina.
Infatti, se da un lato già solo l’inizio del conflitto, generando una situazione politica internazionale instabile, è stato sufficiente a determinare un aumento esponenziale dei prezzi dell’energia, dall’altro, l’interruzione degli approvvigionamenti russi e le speculazioni del mercato hanno di certo peggiorato tale drammatica situazione.
In tale contesto si è resa necessaria una risposta comune e uniforme su tutto il territorio europeo, agevolando la riduzione della domanda di energia attraverso la sostituzione delle forniture di gas naturale con energia da fonte rinnovabile.
Invero, una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, creando una difesa contro gli effetti della guerra. L’energia rinnovabile, a parere dell’Unione europea, può contribuire a contrastare la strumentalizzazione dell’energia in atto, rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell’energia.
Nei Considerato del Regolamento de quo si precisa che le misure ivi contenute
“sono state scelte in funzione della loro natura e del loro potenziale di contribuire a risolvere l’emergenza energetica a breve termine. Più in particolare, numerose misure di cui al presente regolamento possono essere attuate dagli Stati membri rapidamente per razionalizzare la procedura autorizzativa applicabile ai progetti di energia rinnovabile, senza esigere modifiche onerose delle procedure e degli ordinamenti giuridici nazionali e imprimendo un’accelerazione positiva alla diffusione delle energie rinnovabili nel breve termine. Alcune di queste misure sono di portata generale, come l’introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d’interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale, o l’introduzione di chiarimenti sull’ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale. Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi più brevi e più rapidi per le apparecchiature per l’energia solare su strutture esistenti. È opportuno attuare tali misure di emergenza il più rapidamente possibile e adattarle, se necessario, per affrontare adeguatamente le sfide attuali.”
Venendo quindi alle specifiche disposizioni, l’articolo 3, al primo comma introduce una presunzione relativa di interesse pubblico, in sede di ponderazione degli interessi nei singoli casi, per i progetti concernenti la pianificazione, costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il secondo comma prevede che gli Stati membri provvedano ad accordare priorità alla costruzione e all’esercizio dei predetti impianti ed allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quantomeno per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente.
Gli articoli 4, 5 e 7 prevedono una riduzione dei termini per le seguenti procedure autorizzative:
(i) per l’installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l’energia solare sui tetti, il termine non è superiore a 3 mesi;
(ii) per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile che determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 6 mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente;
(iii) per la revisione della potenza degli impianti sub (ii) che non determina un aumento della capacità, il termine non è superiore a 3 mesi, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema;
(iv) per l’installazione delle pompe di calore di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW il termine non è superiore a 1 mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, 3 mesi.
L’articolo 6, invece, dispone che gli Stati membri possono esentare dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dalle valutazioni di protezione della specie i progetti di energia rinnovabile, nonché quelli di stoccaggio dell’energia di rete elettrica necessari per integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico.
Le misure introdotte dal Regolamento in commento, seppur temporanee, contribuiscono alla fortificazione del mercato interno dell’energia consentendo, contestualmente, una rapida transizione verde.
Ciò riflesse il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell’Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l’energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione critica situazione del mercato.