Interventi di adeguamento tecnologico attraverso pannelli solari: tra tutela del paesaggio e promozione delle fonti energetiche
TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza del 5 dicembre 2022, n. 3285
Con sentenza del 5 dicembre 2022, n. 3285, il TAR Campania, Salerno, si è pronunciato in merito al ruolo della Soprintendenza nei procedimenti concernenti l’autorizzazione all’installazione di pannelli solari termici integrati.
La pronuncia è stata resa nell’ambito di giudizio instaurato dal proprietario di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico di insieme ai sensi del D.M. 9 aprile 1969 che, avendo interesse all’installazione di due pannelli solari termini integrati nel tetto a falda, aveva presentato la relativa SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al Comune. Quest’ultimo, tuttavia, trasmetteva la pratica alla Soprintendenza che si esprimeva in senso sfavorevole alla SCIA presentata.
Di conseguenza, il Ricorrente impugnava il predetto provvedimento di diniego, articolando le seguenti censure:
– in primo luogo, deduceva che le opere in questione non sono sottoposte ad autorizzazione paesaggistica;
– allo stesso modo, evidenziava l’errore in cui erano incorsi il Comune e la Soprintendenza, il primo per sollecitato il parere e il secondo per averlo reso, pur in assenza dei presupposti di legge;
– nel merito, eccepiva che la Soprintendenza, nel fornire il proprio parere, avesse omesso una concreta valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere in questione.
Il TAR, nell’accogliere il ricorso in virtù del fatto che le opere oggetto della SCIA non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica, si è anche soffermato sul rapporto tra tutela del paesaggio e promozione delle fonti energetiche in casi come quello di specie.
In particolare, ha evidenziato che per consolidata giurisprudenza, la mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 1104/2013; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 296/2021; n. 617/2021).
Il Collegio, inoltre, ha rilevato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017.
E infatti,
“in simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti – ancorché potenzialmente antagonistici – interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto;
– ciò posto, come statuito da Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016, «le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica»;
– «Ogni nuova opera d’altronde – prosegue la decisione richiamata – ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile. Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile … Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici” (TAR Campania, Salerno, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 564).”
La sentenza in esame aderisce ad una interpretazione del paesaggio come elemento dinamico che si modifica nel tempo anche attraverso l’azione umana; tale cambiamento, infatti, a parere della giurisprudenza maggioritaria, deve essere indirizzato ponderando con attenzione i diversi e contrapposti interessi in gioco.