Estensione del Modello Unico agli impianti fotovoltaici fino a 20 kW
Delibera ARERA 6 dicembre 2022, n. 674/2022/R/EFR
Con la delibera n. 674 del 6 dicembre 2022, l’ARERA ha dato attuazione alle previsioni del decreto interministeriale 2 agosto 2022, estendendo il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 20 kW.
Il decreto interministeriale 2 agosto 2022, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 17/22, ha definito le condizioni e le modalità per l’estensione del Modello Unico semplificato di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015 agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW che presentino tutte le seguenti caratteristiche:
– realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11 su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze;
– ubicati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi (superando il vincolo, previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, di non superare la potenza già disponibile in prelievo, nonché eliminando il vincolo relativo al medesimo livello di tensione cui è connesso il cliente finale e il vincolo della mancanza di altri impianti di produzione connessi tramite lo stesso punto di connessione);
– per i quali, ai fini della connessione, siano necessari interventi sull’impianto del gestore di rete rientranti nella definizione di lavori semplici di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera u), del TICA (ricomprendendo, quindi, oltre agli interventi del gestore di rete limitati all’installazione delle apparecchiature di misura, già previsti con il decreto ministeriale 19 maggio 2015, anche la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa) ovvero eventuali ulteriori tipologie di interventi opportunamente individuate dall’Autorità;
– aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, non superiore a 200 kW. A tal fine, la potenza nominale è determinata dal minore valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto fotovoltaico, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition), e la somma delle singole potenze nominali degli inverter, come definite dalle relative Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (superando, quindi, il riferimento alla potenza nominale intesa come il valore pari alla somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici);
– per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07, ovvero si opti per la cessione a mercato dell’energia elettrica immessa in rete mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal GSE (permettendo, quindi, l’utilizzo del modello unico anche ai produttori che vogliono cedere la propria energia elettrica immessa in rete a un utente del dispacciamento diverso dal GSE).
L’ARERA ha quindi apportato talune modifiche al Testo integrato connessioni attive (TICA), disponendo che per gli impianti aventi le caratteristiche sopra elencate, le richieste di connessione sono presentate al gestore di rete sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente e utilizzato per i prelievi di energia elettrica utilizzando il Modello Unico esclusivamente qualora l’unico impianto di produzione per cui si richiede la connessione non condivida il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. A tal fine, il richiedente, prima di dare avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al medesimo gestore di rete esclusivamente la Parte I del corrispondente Modello Unico con i relativi allegati.
Il Gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
a) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione delle apparecchiature di misura:
– ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica;
– dà avvio alla procedura per la connessione;
– dà seguito alle comunicazioni verso il Comune, la Regione o la Provincia autonoma e il GSE previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale 2 agosto 2022;
– predispone il regolamento d’esercizio e il contratto per la gestione del servizio di misura e li mette a disposizione del richiedente;
– addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
- b) nel caso di impianti ex decreto interministeriale 2 agosto 2022 che richiedono, ai fini della connessione, lavori complessi ovvero di impianti ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 che richiedono, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione
delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi:
– ne dà motivata informazione al richiedente;
– predispone/aggiorna il preventivo per la connessione;
– addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.
Qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti necessari, il gestore di rete ne dà motivata informazione al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.
Come per gli altri impianti, le comunicazioni del Gestore vengono effettuate attraverso il sistema GAUDÌ e una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto invia la Parte II del Modello Unico.
Il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, aggiornando i dati che hanno subito modifiche e, laddove venga scelto un utente del dispacciamento diverso dal GSE, comunica all’utente del dispacciamento il codice dell’UP costituente l’impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione.
In ultimo, il Gestore si occupa di svolgere le seguenti verifiche:
- verifica che quanto acquisito rispetti le previsioni di cui al comma 13bis.9;
- verifica con Terna, nel caso di opzione per un utente del dispacciamento diverso dal GSE, dell’avvenuto inserimento, nel contratto di dispacciamento di tale utente, delle unità di produzione costituenti l’impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione;
- verifica la completezza della documentazione inviata.
Il Modello Unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW può essere utilizzato dal 1° febbraio 2023 ed è disponibile in versione aggiornata sul sito del GSE.