Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’obbligo di screening VIA per impianti fotovoltaici

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 13 gennaio 2023, n. 443
20/02/2023

Con sentenza del 13 gennaio 2023, n. 443, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla legittimità dell’obbligo di screening VIA introdotto dalla Regione Basilicata al fine del rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 MW.

La questione è stata sottoposta al vaglio del Supremo Consesso amministrativo a seguito dell’impugnazione da parte della Regione Basilicata della pronuncia del TAR di primo grado che aveva annullato il provvedimento regionale con cui era stato negato il rilascio del PAUR poiché il progetto presentato dalla società ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. La decisione della Regione, infatti, si basava sulle previsioni del D.G.R. del 21 gennaio 2022, n. 35, il quale disponeva l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità a VIA per gli interventi ricompresi nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

In sede di appello, la Regione ha ribadito la conformità del D.G.R. n. 35/2022 con la normativa di rango primario in materia, sostenendo di non aver ‘imposto’ il procedimento di screening VIA ma di essersi semplicemente limitata ad applicare le previsioni del Codice dell’Ambiente come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare l’appello e confermare la sentenza di prime cure sulla base di tre elementi: (i) il rispetto della gerarchia delle fonti, (ii) la ratio delle norme e (iii) gli effetti delle previsioni regionali.

Per quel che riguarda il primo profilo, il Consiglio di Stato ha precisato che le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti fotovoltaici, quali principi generali della materia, vincolano tutto il territorio nazionale e, pertanto, la Regione avrebbe dovuto uniformarsi alle previsioni ivi contenute che fanno espressamente salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di VIA senza previo esperimento della procedura di screening.

Né è corretto ritenere che la riforma delle norme in materia di VIA di cui al D.Lgs. 104/2017 avrebbe comportato l’abrogazione implicita della disciplina delle Linee Guida. E infatti, la riforma, nel disciplinare nuovamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, ha reso lo screening una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito in tal senso della verifica di assoggettabilità. Tali previsioni sono state introdotte al fine di semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzatori, rendendo lo screening obbligatorio solo in alcuni casi; in tutti gli altri, al proponente deve essere consentito di sottoporre il proprio progetto a VIA, senza alcuna valutazione preventiva.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la disciplina codicistica non presenti alcun profilo di incompatibilità con le disposizioni delle Linee Guida che consentono al proponente di presentare direttamente istanza di valutazione di impatto ambientale in luogo della verifica di assoggettabilità a VIA.

In ultimo, i giudici di ultima istanza hanno rilevato che

l’obbligo di screening VIA introdotto dalla Regione Basilicata, oltre a porsi in diretto contrasto con un principio fondamentale della materia, contenuto nella legislazione statale tuttora vigente, non risulta nemmeno conforme al principio di sussidiarietà declinato dall’art. 3-quinquies, comma 2, del Codice dell’ambiente.

Esso non rappresenta, infatti, una forma sostanziale di tutela dell’ambiente più restrittiva rispetto a quella prevista dal legislatore nazionale (come tale, esplicitamene ammessa dal Codice) bensì soltanto una misura di carattere procedimentale.

Inoltre, le disposizioni regionali non possono nemmeno qualificarsi come una forma di semplificazione “ulteriore” del procedimento (ai sensi dell’art. 7 – bis, comma 8, del Codice), poiché, al contrario, esse comportano l’indiscriminata obbligatorietà della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA anche qualora quest’ultima possa in concreto comportare un aggravio procedimentale, in particolare nei casi in cui vi sia, a giudizio del proponente, una elevata probabilità che il procedimento medesimo si concluda con una determinazione di assoggettamento a VIA.

Ancora una volta, i principi di uniformità della normativa in materia di energia e quelli di semplificazione e non aggravio dei procedimenti amministrativi hanno orientato la decisione del Consiglio di Stato, determinando l’annullamento di una previsione regionale contraria alla ratio del quadro regolatorio in materia.

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