Tutela del paesaggio ed energie rinnovabili: un bilanciamento ‘caso per caso’

TAR Basilicata, Sez. I, sentenza del 27 gennaio 2023, n. 69
20/02/2023

Con la sentenza del 27 gennaio 2023, n. 69, il TAR Basilicata ha ritenuto illegittima la dichiarazione di notevole interesse pubblico contenuta nella D.G.R. n. 345/2022 nella parte in cui impediva in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di impianti fotovoltaici che non fossero pertinenti o aderenti a strutture edilizie.

La questione è stata sottoposta al TAR da una società operativa nel mercato dell’energia che, prima della predetta dichiarazione di pubblica utilità, aveva presentato alla regione istanza di autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici proprio nella zona poi sottoposta a vincolo.

Alla luce di tale posizione differenziata, infatti, la società ricorrente aveva anche preso parte al procedimento che ha portato alla dichiarazione di pubblica utilità evidenziando la violazione del principio di proporzionalità, la notevole ampiezza dell’area interessata e l’omessa ponderazione con l’interesse pubblico alla produzione di energia pulita in quanto l’interesse paesaggistico rappresentato avrebbe potuto essere tutelato “caso per caso” nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio di VIA.

Quanto dedotto dalla società è stato esaminato dalla Regione che, tuttavia, ha ritenuto di non dar seguito alle eccezioni formulate dalla ricorrente, replicando che:

a) il vincolo proposto ha la finalità di riconoscere il valore unitario del paesaggio;

b) l’eventuale accoglimento inciderebbe negativamente sulla finalità del vincolo di preservare l’integrità del paesaggio e della porzione di territorio interessata;

c) la localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile in tale contesto aperto, visivamente ampio e dalla morfologia dolce, introdurrebbe elementi di disturbo all’unitarietà dello stesso;

d) la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un’area, come da consolidata giurisprudenza, prescinde dal bilanciamento di interessi divergenti che, invece, è compito precipuo della pianificazione;

Pertanto, le osservazioni della società, totalmente disattese in sede procedimentale, sono state riproposte dalla società dinanzi al TAR Basilicata, il quale ha ritenuto la parte relativa agli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabili della D.G.R. in contestazione contrario al principio di proporzionalità e logicità e, inoltre, fortemente carente sia in punto di motivazione che di istruttoria.

I giudici di prime cure hanno evidenziato che “l’interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato “caso per caso” con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall’art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.

A riprova di ciò, va evidenziato che l’art. 152 D.Lg.vo n. 42/2004 non impedisce nelle aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni.

La pronuncia in esame si pone in linea di continuità con la giurisprudenza che ritiene necessario demandare al procedimento il corretto bilanciamento tra i vari interessi collegati alla tutela del paesaggio e la necessità di implementare le fonti di energia rinnovabili.

Il territorio italiano, infatti, se da un lato è ricco di luoghi storici, naturali e incontaminati, dall’altro presenta anche le condizioni perfette per garantire la produzione di energie da fonte rinnovabile.

Un territorio tanto peculiare, pertanto, necessita, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, di una valutazione “caso per caso” dei vari interessi in gioco; in quest’ottica, quindi, al legislatore nazione e regionale è demandato il solo compito di fornire le coordinate da seguire in sede procedimentale.

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