24/03/2023

La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. legge di Bilancio per il 2023) ha introdotto e/o implementato per il settore energetico diverse misure fiscali a carattere agevolativo.

Si passano in rassegna le novità ritenute di primaria importanza tra le principali associazioni di categoria.

  • Credito d’imposta Energia Elettrica e Gas Naturale.

L’art. 1, comma 2, della citata legge n. 197 del 2022 prevede la proroga dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese energivore, gasivore e non gasivore, innalzando l’aliquota degli stessi dal 40 al 45% per il primo trimestre dell’anno.

Con particolare riguardo al credito di imposta “Energia Elettrica”, il legislatore stabilisce che ne possono beneficiare le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Con riferimento invece al credito di imposta “Gas Naturale”, la legge di Bilancio 2023 dispone che le imprese possono accedere a tale misura se:

– il gas naturale dalle stesse consumato è per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

– il prezzo di riferimento del medesimo gas naturale, calcolato come media (riferita al quarto trimestre dell’anno 2022) dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Quanto alle modalità di fruizione di entrambi i predetti crediti, il legislatore prevede che essi siano utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023. È ammessa la possibilità di cumulare detti crediti con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento della spesa sostenuta. Quanto all’eventuale “smobilizzo”, la legge di Bilancio stabilisce espressamente che i crediti d’imposta Energia Elettrica e Gas Naturale sono cedibili (unicamente per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

  • Credito d’imposta per imprese non energivore.

L’art. 1, comma 3, della citata legge n. 197 del 2022 stabilisce altresì la proroga dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese non energivore (ossia delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW) innalzando, anche in questo caso, l’aliquota dal 30% al 35% per il primo trimestre del 2023. Quanto all’utilizzo dei crediti in questione, si richiamano i medesimi criteri stabiliti per la fruizione degli analoghi bonus Energia Elettrica e Gas Naturale.

  • Azzeramento degli oneri di sistema per le utenze (di energia elettrica) in bassa tensione.

L’art. 1, comma 11, della citata legge di Bilancio 2023 prevede inoltre che, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvederà ad azzerare, per il primo trimestre del 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze (elettriche) domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

  • Riduzione degli oneri generali di sistema per il gas naturale.

L’art. 1, comma 15, della medesima legge n. 197 del 2022 stabilisce poi che, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del settore, la stessa ARERA provvederà ad un ridimensionamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, operando un’automatica riduzione in bolletta. In particolare, tale ridimensionamento sarà rivolto agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 mln. di euro. Anche tale misura, come la precedente, è valida fino a marzo 2023.

  • Aliquota IVA al 5% per il gas metano.

L’art. 1, comma 13, della citata legge di Bilancio 2023 dispone, inoltre, che le somministrazioni di gas metano, utilizzato come combustione per usi civili ed industriali, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5%, qualora contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi riguardanti le mensilità del primo trimestre 2023. Il comma successivo riserva, peraltro, il medesimo trattamento agevolativo sia alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia sia alle forniture rese in attuazione del servizio di teleriscaldamento. Tali somministrazioni dovranno, in ogni caso, essere contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio marzo 2023.

  • Tetto ai ricavi per energia prodotta da impianti rinnovabili.

L’art. 1, comma 30 e seguenti, della medesima legge n. 197 del 2022 stabilisce, infine, la proroga al primo semestre del 2023 del tetto ai ricavi (di € 180 per megawattora) ritraibili dalle fonti di generazione elettrica diverse dal gas naturale (es: solare, eolico, geotermico, idroelettrico, biomasse e rifiuti). Sono esclusi da tale meccanismo le seguenti tipologie di impianti:

  • impianti che rientrano nel meccanismo degli extraprofitti;
  • con potenza inferiore a 20 kW;
  • che fanno parte di comunità energetiche rinnovabili;
  • derivanti da contratti che prevedono il ritiro dell’energia da parte del GSE (il gestore dei servizi energetici).

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