Oltre alla legge di bilancio per il 2023 (n. 197/2022) che ha modificato l’art 119 del DL 34/2020, l’argomento “Comunità Energetiche Rinnovabili” o C.E.R. è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, in cui gli è stato dedicato un intero paragrafo (n. 1.6)[1].
Nel Paragrafo appena citato, l’Agenzia si è espressa chiarendo il tema della produzione condivisa e del consumo di energia rinnovabile in edifici o condomìni da parte di una pluralità di soggetti che operano in collettivo o nell’ambito di una C.E.R.
Le “Comunità di energia rinnovabile” sono soggetti giuridici che:
- si fondano su partecipazione aperta e volontaria.
- sono autonomi ed effettivamente controllati da azionisti o membri, situati presso gli impianti che producono energia rinnovabile e sono detenuti dalla comunità.
- hanno il fine di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri delle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- sono composti da persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali (comprese le amministrazioni comunali). Nel caso specifico delle imprese private, possono partecipare alle C.E.R. a condizione che la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale.
Attraverso le Comunità di energia rinnovabile si è fatto un passo importante che si spera possa condurre i condomìni ad un autoconsumo collettivo, che sia indipendente da gestori di energia elettrica.
Relativamente agli aspetti fiscali legati alla fruizione delle agevolazioni le regole vanno ritrovate nei contenuti dell’art. 119 del decreto legge n.34 del 19/05/2020.
Anzitutto nel comma 16 – bis in cui si chiarisce che l’utilizzo di impianti fino a 200 Kw da parte di C.E.R. “non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale”. L’articolo continua, prevedendo che la detrazione relativa agli impianti a fonte rinnovabile si applica per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000 [2].
Successivamente nel comma 16 – ter, in cui, una volta precisato che “le disposizioni del comma 5 si applicano anche all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis”, è previsto che
“l’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto”.
Questo però non vale più dal 1° gennaio 2023, ovvero da quando la L. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) [3], ha aggiunto un terzo periodo al comma 16 – ter dell’art. 119 del DL 34/2020, ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110 per cento delle spese sostenute”.
Da una lettura della norma si può dedurre che, nel caso in cui la C.E.R. soddisfi: 1) i requisiti soggettivi previsti dall’art.119, comma 10-bis e 2) i requisiti di possesso o detezione e classificazione catastale dell’immobile in cui è installato l’impianto, l’importo totale speso (fino ad un massimo di 96.000 euro) potrà essere agevolato tramite la detrazione IRPEF/IRES superbonus 110%, fino a tutto il 2025 [4].
Per concludere, è opportuno segnalare che, così come da art. 119 del DL 34/2020 recentemente modificato, il beneficio della detrazione sembra subordinato alla gestione diretta degli impianti da parte delle comunità di energia rinnovabile e non affidati a soggetti terzi (così come concesso dall’art. 42-bis del DL 162/2019).
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[1] Agenzia delle Entrate – Circolare 23/E del 23 giugno 2022 – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
[2] Art 16-bis. “L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000”.
[3] Legge di Bilancio 2023- Legge 29 dicembre 2022 n. 197.
[4] Enrico ZANETTI e Andrea ZENI – Superbonus su tutti i 96 mila euro di spesa per le comunità energetiche – Eutekne.info