Applicabile l’aliquota IVA del 5% all’energia termica prodotta con gas metano tramite rete di teleriscaldamento
Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 239 del 6 marzo 2023
Con la risposta a interpello n. 239 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano tramite rete di teleriscaldamento, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 5 %.
Nel citato documento di prassi viene ulteriormente specificato che per quanto riguarda l’energia termica prodotta in impianti policombustibili, l’aliquota del 5% è applicabile alla sola parte di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, se ed in quanto la Società sia in grado di determinare tale quota rispetto a quella di energia prodotta utilizzando altri combustibili (soluzione, peraltro, già adottata in tema di gas impiegato nei cogeneratori che producono energia termica ed elettrica, per la sola quota relativa all’energia termica[1]).
L’A.F. ha preliminarmente rilevato che l’art. 5, comma 2, del DL n. 115 del 2022 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un “contratto servizio energia”, di cui all’articolo 16, comma 4, del D. Lgs. n. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. In tal senso, l’Agenzia ha sinteticamente analizzato il “contratto servizio energia”, chiarendo come lo stesso sia volto a garantire un uso razionale ed efficiente dell’energia, il quale si struttura in due componenti economiche:
- una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e altre prestazioni tecniche;
- l’altra componente riguarda la fornitura di energia termica.
In tale ambito, dunque, è il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di energia termica che viene erogata all’utenza finale.
Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “alle somministrazioni di energia termica prodotta esclusivamente con gas metano, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 5 per cento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legge n. 115 del 2022.”, in tal modo aderendo alla tesi dell’istante e rilevando l’applicabilità dell’aliquota IVA del 5% anche qualora la fornitura di energia termica avvenga, in pratica, attraverso la sua immissione – e trasporto presso l’utente – in una rete di teleriscaldamento.
Per quel che concerne invece l’energia termica prodotta in impianti policombustibili, l’Amministrazione Finanziaria, avallando nuovamente la soluzione proposta dalla società istante, ha chiarito che l’aliquota del 5% è applicabile alla sola quota di energia termica prodotta attraverso la combustione del gas metano, a condizione che la Società sia in grado di determinare tale quota rispetto alla quota di energia prodotta utilizzando altri combustibili. Tale scelta, d’altronde, è ben coerente con quanto già chiarito dall’Agenzia stessa nella Circolare n.17/E del 2022, con riguardo alla possibilità di applicare l’aliquota agevolata al gas impiegato nei cogeneratori che producono energia termica ed elettrica, per la sola quota relativa alla produzione di energia termica, determinata in tal caso sulla base di specifici indicatori convenzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì sostenuto che per la determinazione di tale quota, poiché l’applicazione dell’aliquota agevolata è prevista dalla norma in esame (i.e. l’art. 5, comma 2, del DL n. 115 del 2022) con riferimento ai consumi effettivi o stimati nell’ultimo trimestre del 2022, detta stima può essere effettuata anche sulla base di dati storici ( ad es. tramite i consumi di gas utilizzato negli impianti policombustibili degli anni precedenti), purché “la Società sia in grado di determinare, sia pure ex post, la quota di gas effettivamente impiegata nella produzione di energia termica nel trimestre di riferimento sulla base di criteri oggettivi e verificabili.”.
Viene segnalato, al termine della risposta al quesito, che con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), con riferimento al primo trimestre del 2023, è stata prorogata la misura agevolativa in parola (art 1, comma 14) e tale agevolazione è stata estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, ai sensi del comma 16 dell’art.1.[2]
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[1] Cfr. Circolare AdE, n.17/E del 2022
[2] Tale norma recita: ”In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.”