Le novità in materia di energia introdotte dalla legge di conversione del d.l. PNRR-ter
Legge 21 aprile 2023, n. 41
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 21 aprile 2023, la Legge n. 41/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. 13/2023 c.d. “Decreto PNRR-Ter”.
Il provvedimento introduce rilevanti novità nel settore delle energie rinnovabili allo scopo di semplificar e velocizzare gli iter autorizzativi.
In particolare, l’art. 47, come modificato, prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l’intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti.
Al fine di evitare il blocco dei progetti di rinnovabili, lo stesso articolo dispone che la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2023 sia necessaria solo in relazione a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela non sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Nel caso in cui il progetto sia localizzato in aree contermini a tali beni o comunque laddove il progetto sia sottoposto a VIA, non è più prevista la partecipazione del Ministro della cultura.
E ancora, sempre l’art. 47 amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lett. a).
Il comma 6 dell’art. 47 fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 42/2004. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, eventualmente sospeso nei modi indicati, senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.
L’articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili. La più rilevante è la previsione per cui l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e anche con altezza superiore a 5 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B e posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le novelle introdotte dalla legge di conversione del D.L. PNRR- Ter tentano di eliminare tutti gli ostacoli alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; ostacoli spesso segnalati anche dalla giurisprudenza. Di particolare rilevanza, infatti, appaiono le modifiche al ruolo del Ministero della cultura, divento nel tempo il principale freno all’approvazione di progetti di energia pulita.