17/05/2023

La legge delega per la riforma fiscale, approvata il 16 Marzo e presentata il 23 Marzo 2023, contiene al suo interno alcuni articoli che riguardano direttamente il tema energetico.

Art. 12 (Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi):

Così, infatti, ben emerge dalla lettura dell’art. 12 che, rubricato “Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi”, detta alcuni principi cui dovrà conformarsi il Governo nel modificare il T.U.A (D.lgs. n. 504/95).

Detti principi consistono nel:

a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;

b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’esenzione dall’accisa;

c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente;

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente; (…).”

Per comprendere la ratio dell’articolo, il tema deve essere letto congiuntamente all’illustrazione della legge delega. In quest’ultima, infatti, emerge la necessità di intervenire in materia di accisa, in primis,

“attraverso una ridefinizione delle aliquote attualmente vigenti sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull’energia elettrica che ha come obiettivo quello di contribuire alla graduale riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso l’uso della leva fiscale che favorisca l’uso di prodotti energetici con minore impatto ambientale”.

Al fine di perseguire la medesima finalità di cui sopra viene, inoltre, previsto di provvedere alla ridefinizione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica.

Altresì rilevante nella disposizione dell’articolo 12 è, infine, il tema della rivisitazione delle agevolazioni attualmente previste in materia di accisa (di cui al punto sub d). A tal proposito, infatti, si mira a modificare (ovvero ad eliminare) alcune agevolazioni presenti nel nostro ordinamento che vengono definite “sussidi ambientalmente dannosi”.

Art. 18 (Sanzioni):

 Un’altra disposizione che riguarda il tema energetico è l’articolo 18. La norma, rubricata “Sanzioni”, viene divisa in tre commi: il primo riguardante il tema generale delle sanzioni amministrative e penali, il secondo, invece, attiene allo specifico tema delle sanzioni in materia di accisa ed infine il terzo in merito alle sanzioni dovute per la violazione della normativa doganale. Dal momento che l’articolo ha una portata particolarmente ampia, in tale sede verranno riportati esclusivamente i punti che riguardano il tema energetico.

Quanto al primo comma, la legge delega pone gli obiettivi di rendere “l’intero sistema sanzionatorio coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Quanto al secondo comma, invece, il Governo dovrà attenersi all’obiettivo

di razionalizzare il complessivo trattamento sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi al fine di semplificarne la disciplina e di renderla maggiormente coerente con i principi espressi nel tempo dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.”

Inoltre, sempre con la finalità di riordinare il trattamento sanzionatorio, è prevista

l’introduzione della confisca di cui all’articolo 240 -bis del codice penale, per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni”

ed anche

l’ integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo unico, prevedendo l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.”

Infine, il terzo comma dell’articolo 18 pone come obiettivo la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale. A tal fine il Governo dovrà provvedere a

riordinare la disciplina sanzionatoria in materia di contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati e riordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.”

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