L’interesse pubblico prevalente alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili

TAR Puglia, Bari, Sez. II, sentenza del 28 aprile 2023, n. 684
17/05/2023

Con sentenza del 28 aprile 2023, n. 684, il TAR Puglia ha annullato la deliberazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, facendo propria la valutazione negativa del Ministero della Cultura, determinava la conclusione negativa del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico di potenza pari a 50,4 MW.

Nello specifico, il diniego era stato rilasciato in considerazione del fatto che il sito interessato dall’intervento (i) ricadeva in aree di potenziale rilievo archeologico, (ii) era inferente ad un “antico trattuto” tutelato da vincolo non totalmente ostativo e, inoltre, (iii) la realizzazione dell’impianto avrebbe determinato una eccessiva concentrazione di aerogeneratori eolici.

Al contrario, il parere del Comitato tecnico VIA, non preso in opportuna considerazione in sede di istruttoria, evidenziava che il progetto dell’impianto ricadeva al di fuori delle c.d. “aree non idonee” per come individuate dalla Regione Puglia all’ interno del proprio Piano energetico ambientale, l’analisi degli strumenti urbanistici interessati dall’ intervento progettuale non evidenziava alcuna incompatibilità tra l’intervento e i piani vigenti, la disposizione degli aerogeneratori era stata ritenuta idonea. Inoltre, il parco eolico sembrava compatibile con le prescrizioni in materia geologica, l’utilizzo del suolo, il regime idrogeologico, le emissioni in atmosfera, il clima acustico, i campi magnetici e rispetta quanto previsto dalla Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 in merito alle misure di mitigazione e alle distanze minime di ciascun aerogeneratore, rispetto alle strade provinciali esistenti, tal da scongiurare il c.d. effetto selva.

I giudici di prime cure hanno quindi analizzato l’iter logico giuridico che ha portato all’emanazione del diniego e, dopo aver rilevato la presenza di idonei fattori di mitigazione idonei a superare i rilievi paesaggistici, si sono soffermati sulla natura del sito interessato e sulla possibilità di questo di ospitare altri impianti eolici.

Sul punto il TAR ha, in primo luogo, evidenziato che dal quadro normativo di riferimento non si rinviene alcuna comprova che i siti dov’è progettata la realizzazione dell’impianto in questione rientrino in zone o ambiti censiti come specificamente “aree non idonee” ad ospitare i c.d. “parchi eolici” per la produzione energetica da fonte rinnovabile.

Pertanto, posto che l’area non è prevista come non idonea e i rilievi di incompatibilità paesaggistica non sono sostenuti da espressi vincoli ostativi, deve trovare applicazione

l’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022, che istituisce “il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”, secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili assumono ” interesse pubblico prevalente” nell’ambito della ponderazione dei vari interessi giuridici nei singoli casi”.

In sostanza, il principio dell’interesse pubblico prevalente è divenuto un ulteriore limite (o meglio, indirizzo) alla discrezionalità amministrativa; per cui, in assenza di indicazioni legislative ostative alla realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, il progetto presentato assume un interesse superiore e deve essere approvato

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