Ai fini dell’imposizione sulla produzione e sui consumi dell’energia elettrica la Corte di Giustizia dell’Unione europea chiarisce il perimetro dell’esenzione dell’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa
Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 marzo 2023, Rwe Power Aktiengesellschaft c. Hauptzollmat Duisburg, causa C-571/21
Il consumo di elettricità destinato allo stoccaggio e alla movimentazione dei fattori della produzione di una centrale elettrica rientra nell’esenzione dall’accisa prevista per le operazioni volte a garantire il mantenimento della capacità produttiva, purché, riferendosi ad operazioni che hanno luogo nello stabilimento, sia indispensabile nell’economia del funzionamento ininterrotto del processo produttivo. A chiarirlo è la Corte di Giustizia con la sentenza 9 marzo 2023, Rwe Power Aktiengesellschaft c. Hauptzollmat Duisburg, causa C-571/21, la quale, interrogata dal Tribunale tributario di Düsseldorf, ha precisato l’ampiezza delle fattispecie dell’art. 14 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, rendendo un’importante pronuncia che, nei limiti dei trattati, dovrà essere recepita dalle autorità nazionali.
Come noto, la citata disposizione, recepita nell’art. 52, comma terzo, del D. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che gli Stati membri esentino i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità, così come l’elettricità utilizzata per mantenere attiva la capacità produttiva dei siti stessi. Ora, in seno alla seconda delle due fattispecie, da tenere distinte, come sottolinea la stessa Corte nella premessa del suo ragionamento, è sorta la questione se l’esenzione possa ricomprendere l’energia elettrica prelevata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio e dei mezzi di trasporto che garantiscono il funzionamento continuativo delle centrali.
Nel rispondere in senso affermativo, precisando che la disposizione ricomprende soltanto il consumo derivante da operazioni che abbiano luogo all’interno delle centrali elettriche, a condizione che le stesse siano indispensabili al mantenimento della capacità del processo di produzione di elettricità, i giudici hanno messo a fuoco la fattispecie, segnandone la distanza rispetto a quella del primo periodo, che esenta invece il consumo di energia e di prodotti energetici direttamente collegati alla produzione dell’elettricità. La norma, infatti, dà rilievo all’utilizzazione di elettricità situata a monte o a valle del processo di produzione propriamente detto, il cui confine pure è delimitato in senso stretto dalla pronuncia in parola. Allora, le operazioni finalizzate al mantenimento della capacità produttiva, seppur prossime al processo tecnologico di produzione dell’energia, si caratterizzano per il fatto di restarne fuori, come nel caso dell’accantonamento o della lavorazione del prodotto energetico da utilizzarsi successivamente, operazioni invero riconducibili ad una fase preparatoria alla produzione dell’energia. Inoltre, a definire la fattispecie concorre l’ubicazione intramuraria dell’operazione, la quale tuttavia è un mero indice della possibilità di imputarne la realizzazione al funzionamento del sito produttivo. Tale elemento, però, da solo non è sufficiente, ben potendo trattarsi di operazione meramente concomitante e comunque non indispensabile al mantenimento della capacità produttiva.
La Corte, infine, ha ribadito la necessità di un’interpretazione restrittiva del concetto, dal momento che, ponendosi l’esenzione quale eccezione rispetto al generale principio della tassazione dell’energia, non la si può interpretare in maniera estensiva, a pena di privare di qualsiasi effetto utile la tassazione armonizzata. Di conseguenza rimangono escluse le attività che presentano un collegamento più stretto con il processo di estrazione o di lavorazione del prodotto energetico, piuttosto che con il processo di produzione dell’elettricità in senso lato. Così, nel caso di specie, il prelievo di elettricità per l’estrazione, la movimentazione e lo stoccaggio della lignite nelle miniere a cielo aperto da parte di RWE Power Aktiengesellschaft, è rimasto escluso dall’esenzione poiché è riconducibile al processo di produzione del prodotto energetico e non invece al processo di produzione dell’energia.
Nell’economia della decisione, la tutela del funzionamento del mercato interno, obiettivo per il raggiungimento del quale è stata adottata la direttiva in esame, è tenuta in grande considerazione. Ciò al punto che, pur di evitare disparità di trattamento tra le imprese degli Stati membri, i giudici non hanno accolto le considerazioni della Società, incentrate invece su quello che sembra il nuovo obiettivo delle politiche dell’Unione, vale a dire lo sviluppo sostenibile.
La decisione analizzata, allora, mantenendo lo sguardo entro i confini della sola direttiva, non ha riconosciuto rilievo al fatto che il processo di produzione dell’energia integrato sia più efficiente non soltanto in termini economici ma anche in termini di costo ambientale. Come tale la sua predisposizione potrebbe essere incentivata estendendo le maglie della esenzione in parola alle attività che, sebbene riconducibili alla lavorazione del prodotto energetico, sono pur sempre prossime al processo produttivo e come tali contribuiscono al funzionamento delle centrali. Ciò anche a costo di ledere la competitività di quelle imprese che, dovendo acquisire dai fornitori il prodotto energetico, sosterrebbero, a differenza dei produttori con sistema integrato, gli oneri fiscali della fornitura.