Sismabonus – l’omessa o tardiva presentazione dell’allegato B non consente l’accesso al beneficio fiscale
Agenzia delle Entrate - risposta ad interpello n. 332/2023
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito in merito agli effetti conseguenti alla mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini della fruizione del c.d. Superbonus 110%, ha chiarito che la tardiva o l’omessa presentazione di cui all’allegato B del DM n. 58/2017 non consente l’accesso al beneficio fiscale.
L’Ufficio, infatti, ha motivato la sua risposta (n. 332/2023) richiamando l’art. 3 co. 3 del citato decreto ministeriale nella parte in cui si sottolinea che
“il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”
Inoltre, sempre a sostegno della sua tesi, l’Agenzia delle Entrate richiama il contento della circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 secondo cui la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione non consente di ottenere il beneficio fiscale; pertanto, la violazione non può essere qualificata (come sostenuto dall’istante) “meramente formale” bensì è in grado di ostacolare l’attività di controllo.
Quanto alla possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle liti (di cui alla L. n. 197/2022), l’Ufficio richiama la prassi che si era già consolidata in merito alla sanatoria del 2018 per la quale
“ sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.”
Pertanto, se è vero che il soggetto che non ha depositato l’asseverazione all’ente locale prima dell’inizio dei lavori non potrà accedere all’istituto della definizione, viene comunque consentito a quest’ultimo la possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis.
A tal proposito, infatti, “sempre che la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”, potrà sanare detta omissione il soggetto che: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c)versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, co. 1, D.lgs n. 471/1997.
Infine, si legge nella risposta ad interpello che
“laddove invece l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’art. 121 co. 1 del decreto Rilancio, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di ci al co. 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023”.