Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – Determinazione del limite di patrimonio netto in presenza di riserve cash flow hedge
Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 339 del 5 giugno 2023
L’Agenzia delle Entrate si è espressa, con la risposta n. 339 del 5 giugno 2023, in materia di “riserva cash flow hedge” e di patrimonio netto nell’ambito della disciplina del contributo di solidarietà straordinario temporaneo 2023[1].
Tale contributo di solidarietà costituisce[2], per l’anno 2023, un prelievo a carattere temporaneo per i soggetti che all’interno del territorio dello Stato esercitano determinate attività, quali, ad esempio, la produzione o rivendita di energia elettrica o gas metano, di estrazione o rivendita di gas naturale, con il fine specifico della loro successiva rivendita.
Il comma 116 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 individua la base imponibile del contributo di solidarietà e l’aliquota per la determinazione del contributo; la norma prevede, infatti, che il contributo di solidarietà si applichi «sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».
Più nello specifico, il dettame dispone, tenendo conto anche dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 4 del 2023, che “l’ammontare del contributo non possa essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021”[3].
Nel caso esaminato nella risposta n. 339, l’istante chiedeva all’Amministrazione Finanziaria se la voce dello stato patrimoniale rappresentata dalla ”riserva cash flow hedge” dovesse essere compresa tra le poste di patrimonio netto di cui tener conto per il computo del sopra richiamato limite quantitativo.
L’istante riteneva che l’obiettivo del legislatore fosse diretto a far rientrare nell’orbita del contributo di solidarietà esclusivamente i c.d. “utili eccedenti”, realizzati nel 2022 per eccezionali condizioni di mercato dai soggetti che svolgono, nella misura quantomeno del 75%, attività nei campi del petrolio, del gas e dell’energia elettrica. Perciò, “il riferimento agli «utili eccedenti» richiede una precipua valutazione di effettività dell’utile conseguito, ovverosia di concreta manifestazione del medesimo”[4].
L’Agenzia delle Entrate, dunque, ha specificato che la riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e deve, quindi, essere oggetto delle voci del conto economico nel momento in cui si realizzano i flussi futuri finanziari oggetto della strategia di copertura[5].
Si tratta di una riserva[6] che risulta circoscritta in applicazione delle previsioni previste nell’articolo 6 del d.lgs. 38 del 2005 (per i soggetti IAS come l’istante), le quali “determinano la sua irrilevanza ai fini delle norme che monitorano la riduzione del capitale sociale, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice”[7].
L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiarito che ai fini del contributo di solidarietà temporaneo, la quota del patrimonio netto da considerare non deve comprendere la riserva da cash flow hedge (CFH). Le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi infatti:
- non solo sono “indisponibili” e per loro natura “irrilevanti ai fini dell’utilizzo del patrimonio netto”[8]
- ma rappresentano, anche, “componenti temporanee per natura”, in quanto destinate a essere girate a conto economico“nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio” [9] che non possono essere considerate “espressione in tale momento degli extraprofitti obiettivo del contributo qui in esame”[10].
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ha escluso la rilevanza del valore della “Riserva di operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” sul patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà.
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[1] Art. 1 commi da 115 a 119 della legge di bilancio 2023.
[2] Il contributo di solidarietà 2023 è una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.
[3] Risposta Agenzia delle Entrate n. 339.
[4] Risposta n.339 dell’Agenzia delle Entrate.
[5] Cd. recycling della riserva cash flow hedging.
[6] I cui effetti sono sospesi dal legislatore mediante l’apposizione di un vincolo di indisponibilità.
[7] Risposta n.339 dell’Agenzia delle Entrate.
[8] Risposta Agenzia delle Entrate n. 339.
[9] IFRS 9, § 6.5.11, lett. d), ii) e art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c.
[10] Risposta Agenzia delle Entrate n. 339.