20/09/2023

Con il provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 (concernente le modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta spettanti per l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas) ai seguenti crediti d’imposta, di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 riconoscono alle imprese specifici crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento n. 237453 del 27/06/2023 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c) e d), evidenziando, però, la diversa scadenza stabilita dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si ricorda infatti che in alternativa all’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d’imposta oggetto del provvedimento in commento possono essere ceduti in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, secondo le modalità e i termini definiti dall’ultimo provvedimento e dal citato provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

In particolare, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta, secondo le disposizioni di cui al punto 5 (“Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati”) del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui sopra, ossia dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta, sono inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Con specifica risoluzione sono infine istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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