20/09/2023

Con l’approvazione da parte della Camera del D.L. n. 51/2023 (c.d. “Decreto Omnibus”) vengono ampliati i termini per utilizzare il bonus carburante agricolo.

L’art. 8-bis del citato decreto modifica, infatti, l’art. 7 del D.L. n. 115/2023, prorogando dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto del carburante (relativo al terzo trimestre 2022) ad opera delle imprese agricole e della pesca.

Dalla lettura della disposizione non emerge, invece, nessuna proroga per il credito d’imposta del quarto trimestre 2022, il quale, pertanto, resta fruibile entro il 30 giugno 2023, così come disposto dall’art. 2 D.L. n. 144/2022.

Lo stesso può dirsi, inoltre, per il credito d’imposta del primo trimestre 2023 previsto dalla legge di Bilancio 2023 all’art.1, commi 45 e 46, il cui termine per l’utilizzo in compensazione deve ritenersi fissato al 31 dicembre 2023.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, si ricorda che lo stesso può essere speso in compensazione mediante modello F24, inserendo il codice tributo “6972” o “6987” o “7014”, a seconda che si tratti di spese sostenute nel terzo o quarto trimestre 2022 ovvero nel primo trimestre 2023 (cfr. ris. AE n. 49/E/2022, n. 54/E/2022 e n. 8/E/2023).

In alternativa all’uso in compensazione, vi è la possibilità di cedere il credito; in tal caso, la comunicazione della cessione deve avvenire mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ad opera del soggetto che appone il visto di conformità.

I cessionari possono utilizzare i crediti con le stesse modalità utilizzate dal cedente e, dunque, in compensazione tramite modello F24, o effettuando una cessione del credito a favore di “soggetti qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari o compagnie di assicurazione).

Il cessionario che opta per l’utilizzo in compensazione deve utilizzare i seguenti codici tributo (cfr. ris. AE n. 59/E/2022, n. 73/E/2022 e n. 17/E/2023):

– “7732”, se relativo al terzo trimestre 2022;

– “7737”, se relativo al quarto trimestre 2023;

– “7750”, se si tratta del primo semestre 2023.

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