Con il provvedimento n. 332687/2023 l’Agenzia delle entrate ha disposto che la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti. Tale richiesta deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare del credito stesso. Il provvedimento consente di effettuare la richiesta anche tramite un intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti come previsto all’articolo 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
L’Agenzia delle entrate, con avviso da pubblicarsi sul sito ufficiale, renderà nota la data di attivazione della “Piattaforma cessione crediti” ai fini dell’invio della richiesta di annullamento. Fino a quel momento, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato allo stesso provvedimento. Il modello, una volta compilato, deve essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa del titolare del credito – in quest’ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità – e infine trasmesso tramite p.e.c. all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni. L’accoglimento della richiesta determina:
1) la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate;
2) il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.
Il provvedimento in oggetto prevede inoltre un’altra novità: i cessionari dei crediti di imposta, possessori di un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate. La richiesta deve essere effettuata tramite la stessa “Piattaforma cessione crediti” di cui sopra direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti a partire dal 5 ottobre 2023. L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.