18/10/2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 316/2023, ha chiarito che il contratto di fornitura del gas naturale recante un prezzo fisso (e inferiore a quello di riferimento che per legge permette la fruizione del beneficio) non ostacola la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese con grandi consumi di gas (le c.d. “imprese gasivore”): e ciò in quanto la normativa che ne indica in maniera puntuale i requisiti oggettivi di fruizione non menziona la misura del prezzo d’acquisto del gas effettivamente applicato.

Più in dettaglio, giova ricordare che l’art. 15.1  d.l.  27  gennaio  2022,  n.  4 (c.d. “decreto  Sostegni­ter”) ha riconosciuto

Alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Una società “gasivora”, che formalmente aveva i requisiti di legge per fruire dell’agevolazione recata dalla qui ricordata normativa, ha quindi in via cautelativa proposto un interpello all’AdE, al fine di avere conferma della spettanza del beneficio, sebbene essa – in concreto –  nel periodo considerato non avesse subito un aumento dei costi di fornitura del gas, perché protetta da un contratto di fornitura a prezzo fisso. A sostegno della tesi della spettanza del beneficio, la società ha osservato che la legge fa riferimento a criteri oggettivi (la differenza percentuale tra il prezzo di riferimento medio del Mercato Infragiornaliero pubblicato dal GME nel periodo per cui si chiede il beneficio, e il corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019) e non anche a criteri soggettivi (il prezzo del gas effettivamente pagato in fattura dall’impresa gasivora). Inoltre, la società ha evidenziato il differente tenore letterale della normativa agevolativa delle imprese gasivore rispetto a quella vigente per l’analogo credito d’imposta previsto per le imprese con elevati consumi di energia elettrica (c.d. imprese energivore), “che prevede esplicitamente la  spettanza  dello  stesso  a  condizione  che l’aumento  del  30  per  cento riguardi i costi effettivi della componente energia, al netto di imposte ed eventuali sussidi”. Anche tale circostanza avvalorerebbe il carattere meramente “oggettivo” dei requisiti stabiliti dal legislatore per fruire del credito d’imposta per il consumo di gas.

L’AdE, nella sua risposta, ha preliminarmente riepilogato i numerosi provvedimenti agevolativi adottati dal legislatore al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina; e ha altresì ricordato che la misura agevolativa costituita dal riconoscimento del credito d’imposta  per l’acquisto del  gas naturale, acquistato ed effettivamente utilizzato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese ”a forte consumo di gas naturale”, è stato più volte reiterato da successivi provvedimenti, per successive mensilità (seppure prevedendo diverse percentuali di aumento del prezzo del gas al fine di fruire dell’agevolazione).

L’AdE ha quindi rilevato che la spettanza del credito di imposta prescinde dalla misura del prezzo del gas effettivamente pagato dall’impresa gasivora, in quanto tale circostanza non è prevista dalle  disposizioni che  regolano l’agevolazione  qui  in esame. Essa pertanto “opera forfetariamente”, e la sua concessione al soggetto grande consumatore di gas dipende soltanto dalla sussistenza dello scostamento percentuale dei prezzi del prodotto energetico nei periodi di riferimento assunti dal legislatore.

Ti può interessare anche: