Le misure in materia di energia del c.d. d.l. asset
Legge 9 ottobre 2023, n. 136 di conversione del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104
Il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 236 la legge 9 ottobre 2023, n. 136 di conversione in legge il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Asset), che contiene, inter alia, disposizioni anche in materia di energia.
In particolare, l’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo
12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
L’articolo 12, sopra citato, prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi dell’articolo in questione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
A tale proposito, la disposizione introdotta dall’articolo 12-bis stabilisce che qualora si sia in presenza di una nuova dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 140 de decreto legislativo n. 42 del 2004 (il Codice dei beni culturali), relativamente all’area oggetto di intervento per la realizzazione delle opere sopra menzionate dall’articolo 12, gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.
L’art. 18-bis, anche questo inserito nel corso dell’esame in Senato, introduce talune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.
In particolare, l’articolo in questione, al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, stabilisce che i valori della tariffa incentivante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per tenere conto dell’inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
Insomma, anche il D.L. asset, conosciuto soprattutto per le misure in materia di taxi, è stato utilizzato dal Parlamento per introdurre ulteriori misure a favore di imprese e famiglie contro il caro energia. È evidente, infatti, che la portata e la gravità della situazione energetica europea necessita di continui interventi volti ad introdurre sia misure di natura emergenziale sia strutturali.