Le novità del nuovo d.l. energia
Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131
Con il Decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, il Governo ha messo in campo ulteriori aiuti per le famiglie e le imprese per far fronte agli effetti della crisi energetica.
In particolare, l’articolo 1, comma 1 interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione – nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre.
Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, che cresce in virtù del numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l’art. 3 del D.L. n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh.
Sarà l’ARERA a definire la misura del contributo ripartendo nei tre mesi – ottobre, novembre e dicembre – in base ai consumi attesi, l’onere complessivo della stessa, per la quale viene autorizzata la spesa nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2023.
Il comma 3 dell’art. 1, al fine di contenere, per il IV trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che ARERA provveda a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
Sulla base di dette disposizioni, l’Arera ha adottato la delibera 28 settembre 2023 n. 429/2023/R/com, di aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.
Tale intervento si pone in continuità con i precedenti previsti per i trimestri da ottobre 2021 a settembre 2023 (da ultimo, il D.L. n. 57/2023 articolo 3-bis, con riferimento al III trimestre dell’anno in corso).
Il comma 5, invece, proroga la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all’aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
L’articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022» (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01). I commi 1 e 2 prevedono che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Restano escluse dall’agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà (comma 3). I commi da 4 a 7 stabiliscono l’intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
In particolare, in base al comma 4, le imprese a forte consumo di energia sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- con riferimento alle imprese operanti in settori ad alto rischio delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese operanti in settori a rischio delocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese non operanti in settori a rischio delocalizzazione, ma beneficiarie nel biennio 2022-2023 delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese energivore, è previsto un regime transitorio in base al quale sono soggette ai a contributi nel tempo crescenti (dal 2024 al 2028) a copertura degli oneri di sistema a sostegno delle rinnovabili.
I commi 5 e 6 ammettono agevolazioni più elevate a favore delle imprese operanti in settori a rischio rilocalizzazione o comunque beneficiarie di agevolazioni in base al previgente regime di aiuti che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, let. a), n. 1) e 2.1 del D.Lgs. n. 199/2021, in materia di autoconsumo di energia rinnovabile. In ogni caso, il requisito per l’accesso all’agevolazione è l’effettuazione della diagnosi energetica come disciplinata all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014. Inoltre, le imprese energivore che accedono alle agevolazioni tariffarie previste dalla norma in esame sono tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
Sarà l’ENEA a controllare l’adempimento dell’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica e delle altre misure previste dal comma 8, collaborando, anche mediante scambio di informazioni con il GSE e con l’ISPRA. L’ARERA, invece, darà attuazione alle disposizioni previste all’art. 3, definendo:
- le modalità e le tempistiche con le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni e attestano il possesso dei requisiti richiesti;
- le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità dal 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti previsti e costituisce l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni, curandone l’aggiornamento;
- le modalità di calcolo del valore aggiunto lordo dell’impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato;
- le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli;
- le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
- le modalità per il controllo ex post e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell’anno successivo.
Ad ogni modo, l’efficacia delle disposizioni in commento che prevedono agevolazioni tariffarie a beneficio delle imprese a forte consumo di energia sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.