I chiarimenti del MASE su PAS e Aree idonee

Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006
20/12/2023

Con l’interpello ambientale del 4 agosto 2023, il Comune di Cornate D’Adda ha chiesto al Ministero competente una interpretazione autentica in merito all’applicazione di disposizioni regionali relativamente alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs. 28/2011.

Nello specifico, il Comune ha chiesto quale fosse il corretto iter autorizzativo da seguire per gli impianti aventi una capacità di generazione pari o superiore a 20 kWe, stante l’intervenuta modifica, ad opera della legge 27 aprile 2022 n. 34, dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2021 che indistintamente prevede che nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la procedura abilitativa semplificata.

In sostanza, l’amministrazione territoriale poneva la seguente questione:

se le determinazioni regionali assunte con la D.G.R. XI/4803 del 31/05/2021 riguardanti l’assoggettabilità ad autorizzazione unica per “impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri per cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe” debbano ritenersi superate dal disposto vigente dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2001.”

Dopo una ricognizione normativa, il MASE ha risolto la questione avendo riguardo al principio di massima semplificazione che da qualche anno vige in materia energetica.

Invero, in virtù di tale principio, senza operare distinzione per fonte e/o tipologia di impianto, ma solo basandosi sulla soglia di potenza, il Legislatore ha specificato che “per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la procedura abilitativa semplificata.

La categoria di impianto a cui si riferisce il quesito richiede pertanto, stante il carattere generale della previsione normativa richiamata che indistintamente si riferisce a qualunque tipologia di impianto, salvo il riferimento al dato di potenza, di percorrere l’iter della procedura abilitativa semplificata ai fini della costruzione ed esercizio dell’impianto.

La disposizione regionale richiamata dal Comune non può pertanto trovare applicazione perché superata dalla introduzione dell’articolo 4, comma 2-bis e art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 28 del 2011 che per applicazione del criterio cronologico consentono di risolvere le antinomie derivanti dalla precedente normativa.

A conferma di tale orientamento, il MASE ha citato anche le considerazioni effettuate dal Giudice costituzionale, proprio in tema di iter autorizzativi, nel rapporto tra fonti statali e regionali secondo cui “le procedure per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché le previsioni del d.m. 10 settembre 2010 – che recano principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» – non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale” (cfr. Corte cost., 13/05/2022, n. 121).

Ti può interessare anche: