16/01/2024

Quattordici società operanti nei settori della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e tre società operanti nel settore energetico – assistite dal nostro Studio in codifesa con primari studi specializzati in diritto amministrativo – hanno ottenuto dal TAR Lazio la prima rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del “nuovo” contributo di solidarietà introdotto dall’art.1, commi 115 e ss. della legge n.197/2022. Questa rimessione fa seguito a quelle già disposte, in giudizi patrocinati dal nostro Studio, dalle Corti di Giustizia tributaria di primo grado di Roma e Milano con riferimento al “primo” contributo di solidarietà di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021.

Il Tribunale Amministrativo, con due ordinanze depositate in data 16 gennaio 2024 (nn.763-2024 e 766-2024) in giudizi di impugnazione di atti amministrativi generali dell’Agenzia delle Entrate, ha prospettato in primo luogo la contrarietà del contributo all’art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nello specifico, del regolamento UE 1854/2022. I giudici del rinvio hanno rilevato come la misura sovranazionale fosse specificamente destinata a colpire il settore estrattivo e della raffinazione, nel quale potrebbero realizzarsi extraprofitti, mentre la contribuzione straordinaria che dovrebbe rappresentare una misura nazionale “equivalente”, in realtà, va ad incidere operatori appartenenti a settori diversi da quelli indicati dallo stesso Regolamento, ed in particolare il downstream.

Inoltre, l’organo giudicante – dopo aver riconosciuto la natura tributaria del contributo – ha sollevato censure di costituzionalità in relazione all’art. 1 cit. per plurimi profili di violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. La norma appare in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva, per aver assoggettato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a “extraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ovvero, per non aver considerato ai fini dell’individuazione della base imponile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19.

Il Tribunale amministrativo come ulteriore profilo di contrasto del contributo con gli artt. 3 e 53 della Costituzione ha rilevato la parziale duplicazione d’imposta con riguardo al precedente contributo di solidarietà di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021 e la conseguente illegittimità del comma 118 dell’art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Ti può interessare anche: