21/01/2024

L’argomento della compensazione dei crediti da bonus edilizi non è nuovo così come si evince dagli specifici interpelli e relative soluzioni formulate dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo triennio e di seguito riportati:

  • Risposta n.1/2020: con cui è stata confermata la possibilità di compensare crediti derivanti da interventi di “efficienza energetica” (ex art. 14, comma 3.1, D.L. n. 63/2010 come novellato dal D.L. n. 34/2020) acquisiti a seguito di “cessione del credito” con “i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale” utilizzando il modello F24-Accise;
  • Risposta n.435/2022: con cui è stata confermata la possibilità di compensare – mediane il modello F24-Accise – i crediti, acquisiti a mezzo di “cessione del credito”, derivanti dagli interventi di cui all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 con vari tipi entrate (i.e. imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni, imposta sulle assicurazioni RC auto, contributo al SSN sui premi di assicurazione, contributo al fondo di solidarietà per le vittime e le richieste di estorsive e dell’usura)
  • Risposta n.394/2023 e n.395/2023: con cui è stata confermata la possibilità di compensare – mediane il modello F24-Accise i crediti derivanti dagli interventi di cui agli articoli 119 (cd. superbonus) e 121 comma 2 (cd. bonus per interventi “edilizi” diversi dal superbonus) acquisiti a mezzo di “cessione del credito” con le somme dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse, di imposta unica sui giochi e a titolo di PREU;

Da ultimo vi è stata la risposta n. 478/2023[1] con cui l’Agenzia delle Entrate – esprimendosi positivamente – è ritornata sul tema dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 con debiti, questa volta, di natura previdenziale e contributiva.

Con specifico riferimento all’istituto della “compensazione orizzontale”, l’articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, al comma 1 stabilisce che

«[i] contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Il comma 2 del citato art. 17 elenca tra i crediti e i debiti per i quali è ammessa la compensazione quelli relativi “…e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative. …

Il predetto comma 1 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’articolo 2quater del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, secondo cui

«[l]‘articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.»

Inoltre si legge nella circolare 7 settembre 2023, n. 27/E,

«[l]a suddetta disposizione d’interpretazione autentica chiarisce, con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi)».

Altresì giova rammentare due ulteriori elementi in merito alla compensazione con crediti da bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020:

  • l’utilizzo deve avvenire sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione nonché l’impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno o chiederne il rimborso.
  • per espressa previsione normativa di cui all’articolo 121 comma 3 non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 34[2] della L. 388/2000, all’articolo 1[3], comma 53, della L. 244/2007, all’articolo 31[4] , comma 1, del D.L. 78/2010.

Si rammenta infine che la nuova disposizione contenuta nell’art. 1, comma 94, L. n.213/2023 (Legge Bilancio 2024) prevede che “…i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

La norma dovrebbe avere carattere generale e dunque, poiché non prevista al momento tra i casi di esclusione delle limitazioni di cui all’art. 121 comma 3 D.L. 34/2020, dovrebbe impedire la compensazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.

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[1] Il caso riguardava una società estera Alfa che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie (etc.) che intende sottoscrivere un accordo con la società Beta del medesimo gruppo societario operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l’amministrazione di immobili.  In data 1° luglio 2023, Alfa e Beta hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale  (i) Alfa, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso Beta, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato, (ii)  Beta è tenuta a rimborsare a Alfa esclusivamente i costi sostenuti da quest’ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società). Di comune accordo, durante il periodo di distacco, Beta anticipa in nome e per conto di Alfa, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro  e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia. Posto che Beta, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall’applicazione del cd.  sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ”Superbonus”) di cui all’art. 119 del Decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd.  ”minori” di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, Beta intende stipulare un contratto con Alfa avente ad oggetto  la cessione diretta di parte del credito d’imposta maturato in relazione a interventi  edilizi sopracitati  e in virtù di tale contratto, la società Alfa acquisirebbe i predetti  crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti  in Italia per i lavoratori distaccati.» L’istante chiede di conoscere «se … possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da Beta in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»

[2]             <<1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e’ fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, fino a 700.000 euro …>>

[3]             << …53. A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente e’ riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e’ comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1 gennaio 2010. …>>

[4]              << 1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e’ scaduto il termine di pagamento. … >>

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