21/01/2024

Lo scorso 15 dicembre 2023, con la risposta ad interpello n. 477, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito alla deducibilità/detraibilità delle spese sostenute per alimentare l’auto elettrica, affermando, in particolar modo, che, la detrazione diventa parziale qualora l’acquisto sia collegato ad operazioni non soggette ad IVA.

In buona sostanza, la norma di riferimento riconosce la detraibilità piena dell’Iva sugli acquisti degli autoveicoli e sulle relative spese qualora tali beni formano oggetto dell’attività di impresa dell’agente/rappresentante, e dunque, in tal caso, non la detraibilità parziale al 40%. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, richiamando l’articolo 164 comma 1 del Tuir, l’Agenzia ricorda che la percentuale di deduzione è innalzata all’80%.

Per meglio comprendere il contenuto del documento di prassi oggetto del presente contributo è d’uopo illustrare, quantomeno a grandi linee, il quesito posto dal contribuente all’Ufficio.

Attraverso l’interpello l’istante, un agente di commercio, chiedeva all’Amministrazione finanziaria di esprimersi in merito alla detraibilità o meno del costo relativo all’energia elettrica utilizzata per ricaricare la sua auto attraverso la rete domestica per mezzo di una wall box installata in garage. A tal proposito, col quesito de quo ci si interrogava, altresì, sul corretto trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette.

Ciò premesso, e venendo ora, alla posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria in tema di imposte da applicare all’energia utilizzata come “carburante”, quindi per le ricariche dell’auto a trazione elettrica di un agente di commercio o rappresentante, la stessa Agenzia fa subito riferimento alla disciplina sulla detraibilità dell’Iva sugli acquisti degli autoveicoli e sulle relative spese, sancita dall’art. 19-bis1, lettera c) e d), D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale l’Iva sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti, è detraibile nella misura parziale del 40%.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, nel caso di specie, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell’attività propria d’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti, a cui spetta la detraibilità integrale dell’Iva assolta in relazione a tali beni, fermo restando che la quota d’imposta riferibile all’utilizzo di energia elettrica per fini privati è da considerare indetraibile a norma dell’art. 19 comma 4 del medesimo D.P.R.

Possiamo dire quindi che la disciplina dell’art. 19-bis1 è riferibile a tutte le tipologie di veicoli a motore, inclusi quelli ad alimentazione elettrica. Dunque, deve considerarsi compresa nel significato di “carburante” di cui alla lettera d) anche la componente energetica destinata all’alimentazione del veicolo; quindi laddove il contribuente dimostri di essere un agente o rappresentante, ovvero, non soggetto alla detrazione parziale menzionata poc’anzi, opera la detraibilità piena, ai fini Iva, dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e delle spese ad esse riferite.

Se l’attività è promiscua, precisa l’Agenzia, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile all’attività privata, potendo applicarsi solamente a fini aziendali. Sarà quindi onere del contribuente individuare la quota d’imposta riferibile al reale utilizzo dell’energia elettrica per la propria attività, e rendere indetraibile la restante parte.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia, nella medesima sede, ricorda l’art. 164 comma 1 del TUIR ai sensi del quale è prevista una deducibilità del 20% delle spese ed altri componenti negativi per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Tale percentuale è elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio. Il beneficio spetta alle spese relative all’acquisto di carburante, così come specificato dal comma 1-bis, purché venga pagato esclusivamente con carta di credito, carta di debito o prepagata. Alla luce di tale quadro normativo, l’Amministrazione ritiene che rientri nel novero di carburante per autotrazione anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione dell’autovettura.

In definitiva, l’istante potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa l’80% della spesa di energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica della propria autovettura nel rispetto di quanto sancito dall’art. 164, comma 1 e 1-bis, del TUIR, anche se tale ricarica è effettuata presso una stazione ad uso domestico, a patto che venga documentato e comprovato l’utilizzo dell’energia come carburante utilizzato per l’attività d’impresa.

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