Com’è noto, con l’art. 6 del d.l. n. 511/1988 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale” veniva istituiva un’addizionale all’accisa sull’energia elettrica.
Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 4 del d.lgs. n. 48/2010, con effetto a partire dal primo aprile del medesimo anno. È bene ricordare che l’abrogazione in parola si era resa necessaria a causa dell’emanazione della Direttiva 2008/118/CE, alla luce della quale nella normativa di cui all’art. 6 del d.l. n. 511/1998 veniva riscontrata l’assenza di una condizione essenziale per l’istituzione del prelievo, ovverosia quella della finalità specifica dell’addizionale.
Sull’impossibilità di applicazione della norma di cui all’art. 6 del d.l. n. 511/1988 si è pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione nel 2019, con le sentenze nn. 27099/2019, 27101/2019 e 29980/2019, concludendo nel medesimo senso.
A tutto questo deve aggiungersi, oggi, un ulteriore sviluppo giurisprudenziale, particolarmente rilevante ai fini del rimborso dell’imposta sostenuta nel corso dell’annualità 2010.
La vicenda processuale di cui trattasi nasce dall’accoglimento, solo parziale, da parte dell’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso proposta da una società fornitrice di energia elettrica. La contribuente, a seguito dell’illegittimità della norma di cui all’art. 6 cit., proponeva, infatti, istanza di rimborso per l’intero periodo gennaio-dicembre 2010. L’Agenzia rigettava parte del rimborso motivando che la norma abrogativa dell’addizionale sulle accise fosse entrata in vigore il primo di aprile del 2010 e, pertanto, per la parte antecedente a tale data il rimborso non era dovuto.
La società presentava, allora, ricorso alla CGT di Pavia, asserendo che la predetta disposizione non fosse in contrasto solo ed esclusivamente con la direttiva n. 2008/118 ma, anche, con l’art. 3, paragrafo 2, della direttiva n. 92/12/CEE, poi abrogata dalla 2008/118.
Con la sentenza n. 241-2023 la Corte di Pavia ha osservato che “pur non potendosi disquisire di efficacia retroattiva della Direttiva dell’anno 2008, certamente non può non riconoscersi come la stessa sia stata coerente con gli atti normativi comunitari che la hanno preceduta, indicando obiettivi di fondo comuni di armonizzazione della disciplina in materia di accise”.
Pertanto, i giudici di prime cure hanno concluso per l’accoglimento del ricorso della Società, consentendo così il rimborso dell’imposta sostenuta anche nel periodo gennaio-aprile 2010.