21/01/2024

Lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’annuale legge in materia di mercato e concorrenza n. 214/2023, che presenta novità rilevanti in materia di energia.

Si fa riferimento nello specifico agli articoli 1, comma 1, lettere a) e b), 2, 3 e 9, comma 1.

L’articolo 1 modifica la normativa in materia di adozione dei piani di sviluppo relativi alla rete di trasporto del gas naturale e alla rete elettrica di trasmissione nazionale, innovando sostanzialmente alcune previsioni del D.lgs. 93/2011.

Nello specifico, la lettera a) del primo comma interviene sull’articolo 16 del suddetto Decreto, stabilendo che il piano decennale di sviluppo della rete gas, che dovrà essere predisposto ad opera dell’impresa maggiore di trasporto del gas naturale avendo conto degli interventi degli altri gestori, sarà trasmesso ad ARERA e Ministero dell’Ambiente non più con cadenza annuale, bensì ogni due anni.

La lettera b) interviene sull’articolo 36, commi 12 e 13, in merito all’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

In particolare, vengono introdotti tre nuovi termini procedimentali.

Un primo, di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui è trasmessa la relativa richiesta, che riguarda l’espressione di pareri da parte di regioni e province autonome.

Un secondo, semestrale a decorrere dalla presentazione del Piano, concernente lo svolgimento della consultazione pubblica e la trasmissione al Ministero, ad opera di ARERA, dell’esito della propria valutazione.

Infine, un termine complessivo di diciotto mesi per l’approvazione del Piano ad opera del Ministero dell’ambiente. Questo include, e non potrebbe essere altrimenti, anche i termini della valutazione ambientale strategica e dei connessi adempimenti, appannaggio di Terna S.p.A.

L’articolo 2, invece, da un lato tocca la fondamentale e innovativa materia dei contatori intelligenti di seconda generazione e dall’altro quella dell’accesso, tramite il sistema informativo integrato, ai dati di consumo.

Il primo comma impone al Ministero dell’ambiente e all’ARERA la promozione di campagne informative e di programmi di formazione, rivolti a imprese e consumatori, circa le potenzialità dei contatori smart di seconda generazione.

Il secondo, invece, riguarda più nello specifico l’informazione della clientela sulle funzionalità dei suddetti contatori, richiedendo ad ARERA di disciplinare gli obblighi sul punto in capo alle imprese distributrici, con il vincolo del rispetto dei minimi requisiti funzionali e tecnici e dell’assicurazione di una piena interoperabilità.

Il comma 3 attribuisce ad Acquirente Unico S.p.A un delicato e importante compito: mettere a disposizione del cliente finale (o di un terzo formalmente designato) i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale; ciò dovrà avvenire attraverso il Portale dei consumi di energia elettrica e gas naturale.

Lo stesso comma introduce altre due importanti previsioni: un obbligo, per ARERA, di elaborare quelle specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti cui le imprese distributrici saranno chiamate a uniformarsi, e l’istituzione, presso Acquirente Unico S.p.A., di uno specifico registro informatico recante l’elenco puntuale dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente.

Il successivo articolo 3 si occupa del cosiddetto cold ironing (servizio di fornitura elettrica in banchina). L’importanza delle misure in materia è facilmente intuibile, considerato che l’elettrificazione delle banchine rappresenta un obiettivo del PNRR. La disposizione in esame, andando a modificare l’articolo 34-bis del Decreto legge “proroga termini” del 2019, agisce su tre piani:

1. precisa la definizione di cold ironing;

2. identifica i soggetti gestori;

3. attribuisce potere normativo in materia all’ARERA.

L’articolo 9, comma 1, che modifica il 17 del D.lgs. 164/2000, delega il Ministro dell’ambiente (su proposta di ARERA, da formularsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame e sentita l’AGCM) all’adozione di un decreto volto a regolare tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, nonché la disciplina di un procedimento speciale per l’esclusione dallo stesso, che tenga conto  anche delle violazioni e delle condotte irregolari che siano state accertate e successivamente sanzionate da ARERA, AGCM, Garante per la protezione dei dati personali o Agenzia delle dogane.

Si precisa, inoltre, che l’iscrizione allo stesso è una conditio sine qua non per poter vendere gas naturale ai clienti finali.

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