22/03/2024

Attraverso il Decreto Ministeriale pubblicato dal Ministero dell’Ambiente della Sicurezza Energetica il 13 febbraio 2024, il Governo torna a manifestare, ancora una volta, la propria tendenza a promuovere l’adozione – e la diffusione – di soluzioni alternative a basso impatto ambientale per la produzione di energia “pulita”, sfruttando l’attività agricola.

In linea, quindi, con una politica sempre più vicina all’utilizzo virtuoso delle fonti rinnovabili, secondo un impiego sostenibile del suolo e a tutela della biodiversità, con il menzionato provvedimento sono stati introdotti i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, dei cosiddetti “sistemi agrivoltaici di natura sperimentale”, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR, per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, così come espressamente previsto dall’art. 1 del D.M. in esame.

Ai fini di una migliore comprensione del presente contributo, tornano utili le definizioni contenute nell’art. 2 del decreto in esame, nel quale si qualifica come agrivoltaico quell’impianto che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall’articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:

  1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;

  2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2”.

In altre parole, quindi, con il sistema agrivoltaico si intende combinare la produzione di energia solare attraverso pannelli fotovoltaici con la coltivazione o la pastorizia sullo stesso terreno, al fine di sfruttare al massimo le risorse della terra e dell’energia solare allo stesso tempo.

Tale pratica, pertanto, si basa su un approccio di tipo integrato, volto a coniugare l’impiego di impianti fotovoltaici all’interno di aree agricole per permettere, così, una doppia utilizzazione dello spazio disponibile, che massimizza l’utilizzo del suolo, ottimizza le risorse idriche e riduce, al contempo, anche l’impatto ambientale.

Con l’obiettivo quindi di creare condizioni tali da non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale, garantendo, allo stesso tempo un’efficiente produzione energetica, il D.M. del MASE, all’art. 1, individua due specifici e distinti benefici per promuovere la crescita di tali soluzioni, consistenti, nello specifico, in:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;

b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Condizione necessaria per poter fruire di tali vantaggi è, però, il rispetto da parte del agrivoltaico in questione di tutti i requisiti richiesti dal provvedimento in esame, sia di natura soggettiva che oggettiva.

In particolare, e con riferimento al primo profilo, secondo l’art. 4 del D.M., comma 1, lettera a)  – rubricato “Soggetti beneficiari” – possono beneficiare delle suddette agevolazioni, secondo tali misure, i soli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole. Vi rientrano secondo la lettera b) anche associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

La stessa disposizione individua espressamente, inoltre, le categorie per le quali, invece, non è consentito l’accesso agli incentivi in esame, quali, genericamente, le imprese in difficoltà o assoggettate a cause di divieto, decadenza o sospensione e i soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione.

Dal punto di vista strettamente oggettivo, invece, gli impianti in esame devono essere in possesso di specifiche caratteristiche di natura tecnica che sono meglio descritte all’art. 5 del D.M. in esame, recante, appunto, le “Modalità e requisiti generali per l’accesso agli incentivi”.

In particolare, è richiesto al comma 3 della predetta disposizione:

a) il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;

b) il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;

c) il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);

d) che sia garantita la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;

e) che gli impianti siano di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;

f) conformità alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo;

f) il possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento.

Particolare attenzione nella cornice del Decreto pubblicato dal MASE è dedicata alle Procedure per l’accesso agli incentivi, le cui regole operative specifiche sono demandate ad una stretta collaborazione con il gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), soggetto qualificato come gestore, ai sensi dell’art. 3, incaricato di gestire le misure di cui al provvedimento qui in commento.

L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici dotati dei requisiti appena esaminati avviene, ai sensi dell’art. 6 del D.M., innanzitutto attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite, appunto, dal GSE nel corso del 2024, che è previsto si si svolgano in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Ciascuna procedura prevede un periodo di apertura dei bandi di sessanta giorni, nel quale i proponenti possono presentare domanda di accesso agli incentivi, terminati i quali vengono pubblicate le graduatorie entro i novanta giorni successivi alla chiusura di ogni singola procedura da parte del GSE, con l’elenco degli impianti selezionati e i criteri di priorità eventualmente applicati.

Tale graduatoria è, in particolare, formata nei limiti dei contingenti disponibili, tenendo conto – così come previsto dall’art. 7 del D.M. – del ribasso percentualmente offerto rispetto alla tariffa di riferimento costituisce impegno al riconoscimento della tariffa spettante, nonché del contributo in conto capitale.

Con riguardo alle modalità di erogazione di questi ultimi benefici, coinvolto è sempre il GSE, quale soggetto incaricato di distribuire la tariffa – per un periodo pari a venti anni, corrispondente alla vita utile convenzionale degli impianti, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati (art. 10 del D.M.) – e di supervisionare sulle modalità di rendicontazione del contributo incentivante (art. 11 del D.M.) attraverso la proposta di regole operative per l’accesso al beneficio da approvare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto qui in commento, con successivo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed ulteriore emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle istanze.

Non di poco conto, da ultimo, la precisazione contenuta all’art. 13 del D.M., disposizione nella quale è espressamente stabilito che gli incentivi previsti per gli impianti agrivoltaici (contributo in conto capitale e tariffa incentivante) non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.

Benchè una prima lettura della richiamata norma possa indurre ad attribuire alla stessa una valenza “negativa”, la stessa, in realtà, assolve ad una funzione chiarificatrice non indifferente, nella misura in cui previene ab origine potenziali dubbi circa la contemporanea fruibilità di eventuali future agevolazioni dedicate a questo specifico settore con quelle esaminate in questa sede e già in vigore.

La stessa chiarezza, invece, non sembra essere ravvisabile con riferimento ai profili fiscali che interessano la particolare tipologia di impianti qui in esame, per i quali, al momento, non risultano vigenti norme ad hoc, tantomeno delucidazioni specifiche della prassi, nonostante le peculiarità che li caratterizzano.

In assenza di disposizioni tributarie appositamente dedicate a questa singola categoria di manufatti, può pacificamente ritenersi che gli impianti agrivoltaici siano soggetti all’applicazione delle medesime disposizioni fiscali che disciplinano la tassazione forfettaria dei redditi derivanti della cessione di energia elettrica e calorica proveniente da fonti rinnovabili fotovoltaiche – cosiddette “agroenergie” – prodotta dall’imprenditore agricolo, in connessione con l’esercizio delle attività tipiche e principali di cui all’art. 2135 c.c., tema già ampiamente trattato su questo blog in più occasioni nell’ambito di precedenti contributi ai quali integralmente si rinvia (si veda Agroenergie e fotovoltaico: quando la produzione di energia è attività agricola “connessa” ex art. 2135 c.c.” ed anche “Tassazione forfettaria delle agroenergie: il criterio di  connessione guarda al volume d’affari complessivo” , entrambi a cura di Valeria Vasta).

Questo nucleo di attività, non appartenenti a tipologie standardizzate, è stato regolato dal legislatore attraverso l’art. 1, comma 423 della L. n. 266/2005, norma secondo cui la produzione e cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche sino a 260.000 kWh anno identificano attività connesse ex art. 2135 comma 3 c.c., e si considerano produttive di reddito agrario, a condizione che sia rispettato il requisito della prevalenza dell’attività agricola principale. Diversamente, la produzione eccedente tale soglia genera reddito d’impresa, da determinarsi forfetariamente (salvo opzione contraria) applicando un coefficiente di redditività del 25%.

In altre parole, per le attività connesse consistenti nella produzione di energia e di carburanti da fonti rinnovabili esercitate da imprenditori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2016 è prevista, ai fini impositivi, una franchigia che comporta una tassazione catastale inglobata nel reddito agrario dichiarato dall’imprenditore agricolo: sino a 2.400.000 kWh annui per le biomasse, e per le fotovoltaiche sino a 260.000 kWh annui, limiti entro i quali le attività si considerano connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e, quindi, produttive di reddito agrario.

L’eccedenza, invece, concorre a formare reddito imponibile in via forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo (c.d. tariffa incentivante), il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Come si è più volte evidenziato su questo blog, sempre nel contesto dei precedenti contributi sopra menzionati, a completamento e supporto del riferimento normativo appena citato è poi ripetutamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con numerosi documenti di prassi, tra i quali assume particolare rilevanza la nota circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, la quale  individua i requisiti che devono sussistere per poter considerare l’attività agricola come connessa e, conseguentemente, poter applicare tale regime di determinazione forfetaria dei redditi derivanti dalla cessione di energia elettrica sopra la soglia dei 260.000 kWh.

In particolare, la suddetta connessione si ritiene quindi sussistente in base al richiamato documento di prassi se:

1. la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del DM 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

2. il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia;

3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente la franchigia, l’imprenditore dimostra di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Appare dunque ragionevole ritenere che le medesime disposizioni siano applicabili, come si è detto, anche agli impianti in questione, nonostante le specifiche caratteristiche che li contraddistinguono.

Ad ogni buon conto, però, non può non evidenziarsi in questa sede come i chiarimenti offerti dai documenti di prassi appena menzionati poco si attaglino ad una tipologia di impianti così particolari come quella in esame, che si contraddistinguono senz’altro per la loro idoneità allo svolgimento dell’attività agricola sul suolo sottostante poiché sollevati da terra.

Senza quindi voler muovere ancora critiche all’iniziativa in esame, ad oggi ancora in una fase attuativa del tutto embrionale, appare ragionevole aspettarsi un opportuno intervento da parte del legislatore in breve tempo, finalizzato a disciplinare nello specifico dal punto di vista fiscale gli impianti agrivoltaici in questione, soprattutto in considerazione dell’imminente partenza delle misure agevolative appena esaminate nel presente contributo.

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