IL “Piano Transizione 5.0” nel nuovo Decreto PNRR

Decreto Legge n. 19/2024, art. 38
22/03/2024

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, il Decreto Legge n. 19 del 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio, che all’articolo 38 disciplina il cosiddetto “Piano Transizione 5.0”.

La novità più importante che il Piano porta con sé è l’introduzione di ben tre nuovi crediti di imposta, per una capienza pari a 6,3 miliardi di euro, nel biennio 2024-2025.

Da un punto di vista soggettivo, la misura in esame si rivolge a tutte le imprese che operino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, e che siano rispettose delle disposizioni in materia di sicurezza e contributi previdenziali. Da questo novero vengono in ogni caso escluse le società che si trovino in difficoltà finanziaria o che abbiano ricevuto sanzioni interdittive.

Da un punto di vista oggettivo, invece, i tre crediti di imposta previsti sono volti a finanziare:

  • l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B al Piano Transizione 4.0, per 3,78 miliardi di euro;
  • l’acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, ad esclusione delle biomasse, per 1,8 miliardi di euro;
  • le spese per la formazione del personale in competenze inerenti alla transizione verse, per 630 milioni di euro.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, si tratta di un credito di imposta automatico, utilizzabile in compensazione con le imposte a debito o in forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni strumentali, e che viene concesso sulla base di determinate aliquote (in totale 9), che variano a seconda del tipo di investimento e del grado di risparmio energetico o di innovazione conseguito.

Per poter concretamente accedere al credito, i soggetti interessati dovranno presentare una lunga serie di documenti, fra i quali spiccano due certificazioni: una “ex ante” e una “ex post”.

La prima deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili attraverso l’investimento, mentre la seconda l’effettiva realizzazione dello stesso conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante.

Il credito di imposta previsto con la misura in esame è inoltre pienamente cumulabile con altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi costi, a una condizione: che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto. È in ogni caso escluso il cumulo, sempre in relazione agli stessi costi ammissibili, con il credito d’imposta previsto nel Piano Transizione 4.0 e con quello per gli investimenti nella ZES unica.

Un ruolo di assoluto rilievo nell’attuazione del Piano in esame è affidato al GSE. È infatti previsto che il Gestore effettui, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, “i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti […] per la fruizione del beneficio”.

In ogni caso, si è ancora in attesa del Decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che dovrà essere adottato entro il 2 aprile prossimo, e che si occuperà di alcuni aspetti di dettaglio della disciplina, fra cui l’indicazione dei soggetti titolati a redigere le certificazioni, nonché contenuti e modalità di presentazione delle comunicazioni al GSE.

Sebbene una reale e completa analisi circa il potenziale impatto del nuovo Piano per la transizione energetica sarà possibile solo dopo l’emanazione delle regole operative, già da ora è possibile, anche alla luce dei risultati ottenuti dal Piano 4.0, immaginare che queste nuove misure rappresenteranno un importante volano per la transizione energetica nel nostro Paese, spingendo sempre più imprese a intraprendere o rafforzare il loro percorso in tal senso.

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