27/05/2024

Lo scorso 9 aprile, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, ha emesso una sentenza, la 588/2024, concernente il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione a una richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) presentata da una Srl.

Di seguito un breve riassunto del contesto fattuale.

La Società aveva presentato, in data 17 dicembre 2021, un’istanza, ex. Art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, poi perfezionata da ultimo il 22 luglio 2022, per l’adozione di un provvedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico da realizzarsi in un Comune della Regione Puglia, con relative opere di connessione ed infrastrutture necessarie al collegamento alla RTN, da realizzarsi, queste, in tre diversi Comuni della medesima Regione.

A fronte del mancato riscontro da parte del Ministero, la Società ha proposto ricorso contro il Ministero in data 10 novembre 2023.

Il TAR, pronunciandosi sul ricorso, ha argomentato come segue.

In primo luogo, ha affermato, in linea generale, l’esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico per il Ministero, ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006, di dare riscontro all’istanza di VIA presentata dalla Ricorrente.

Successivamente, rispetto al caso di specie, ha riconosciuto in concreto la mancata adozione da parte del Ministero del provvedimento cui questo era ex lege chiamato. In particolare, secondo il TAR, non può essere equiparato al provvedimento oggetto dell’istanza della Società un parere negativo fornito dalla Soprintendenza PNRR presso il Ministero della Cultura, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale, e non conclusivo del procedimento di VIA.

Infine, il Tribunale ha riconosciuto l’oramai avvenuta scadenza di tutti i termini per la conclusione del procedimento. Nello specifico, il TAR ha fatto riferimento:

  • al primo termine di trenta giorni per la consultazione del pubblico e l’eventuale acquisizione di pareri di altre Amministrazioni
  • al successivo termine di trenta giorni per la predisposizione di uno schema di provvedimento di VIA ad opera della Commissione di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006
  • all’ulteriore termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Direttore Generale del Ministero
  • ai termini suppletivi di cui all’articolo 25, comma 2-quater, del D.lgs. n. 152 del 2006.

Per il Tribunale, inoltre,

non appaiono circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena richiamati quelle rappresentate dal Ministero dell’Ambiente (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l’Amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o traportata, alla luce di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006), tenuto conto che un’ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006”.

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, il TAR ha accolto il ricorso della Società, dichiarando l’illegittimità del silenzio del MASE e condannandolo, ex art. 117, comma 2, del cpa, a provvedere all’istanza della Società entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Questa pronuncia sottolinea l’importanza del rispetto dei termini procedurali da parte delle amministrazioni pubbliche e ribadisce il diritto dei cittadini e delle imprese a ottenere risposte tempestive sulle loro istanze.

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia costituisce un chiaro monito sulla necessità di un’efficiente gestione delle richieste di VIA, fondamentale per il progresso di progetti che possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sulla diffusione delle fonti di energia rinnovabile nel nostro Paese.

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