Le limitazioni al fotovoltaico a terra nel DL agricoltura
Decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024
Lo scorso 15 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 112, il Decreto legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, meglio noto come DL “agricoltura”.
Una delle previsioni più rilevanti del Decreto in parola è l’articolo 5, che pone una controversa, e impattante, limitazione all’installazione e all’utilizzo degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate come “agricole” dai piani urbanistici vigenti, nonché un divieto, rispetto alle medesime aree, di aumento dell’estensione degli impianti dello stesso tipo già esistenti.
Il Governo ha giustificato questa decisione con la necessità di tutelare il settore agricolo, fondamentale per l’economia e la cultura italiana, la cui produttività si ritiene fortemente minacciata dalla sempre più ampia diffusione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Come affermato, si tratta di una previsione molto controversa e dall’iter legislativo molto travagliato, che ha sostanzialmente portato a una disposizione avente forti tratti di “norma di compromesso”.
In particolare, tramite le mediazioni intercorse fra il Ministero dell’agricoltura e quello dell’ambiente, si è superata l’idea, originaria, di un divieto assoluto, arrivando invece a un testo che prevede varie eccezioni, nell’ottica di bilanciare la tutela dei terreni agricoli con il raggiungimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e con le varie misure che, negli ultimi anni, sono state varate in favore dell’agrivoltaico.
Il DL in esame esclude dalla previsione restrittiva gli impianti:
1. finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR;
2. relativi a progetti di agrivoltaico;
3. da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali;
4. in aree di rispetto della fascia autostradale;
5. in aree interne ad impianti industriali.
È proprio dall’analisi delle fattispecie di esclusione che emerge con ancora più chiarezza la ratio, già prima accennata, che sembra aver mosso il legislatore: salvaguardare la produzione agricola, ritenuta minacciata dall’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, senza al contempo rinunciare completamente agli obiettivi di sostenibilità, permettendone comunque l’installazione laddove rialzati dal terreno (nel caso dell’agrivoltaico) o se posti in zone meno “convenzionali”.
Le implicazioni pratiche del Decreto dovranno essere monitorate attentamente nei prossimi mesi.
Una delle principali sfide sarà trovare un equilibrio tra la necessità di espandere le energie rinnovabili e quella di proteggere il suolo agricolo.
Sarà fondamentale verificare se, nonostante il pesante divieto appena analizzato, si riusciranno comunque a mantenere gli impegni assunti in materia di transizione verso fonti di energia rinnovabile: in tal senso, sarà cruciale la promozione di soluzioni innovative come l’agrivoltaico, nonché l’incentivazione altre modalità di installazione di impianti fotovoltaici, come quelli sui tetti degli edifici o in aree industriali dismesse, per compensare la perdita di potenziale installativo sui terreni agricoli. Difatti, nel caso in cui tali soluzioni alternative non dovessero riuscire a compensare il vulnus causato dal divieto di cui all’articolo 5, le conseguenze in materia di transizione verso le rinnovabili potrebbero essere molto serie.