27/05/2024

Nell’iter di conversione[1] del D.L. 39/2024, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 28 maggio, il Governo ha presentato un emendamento che introduce un nuovo articolo 4-bis che contiene al suo interno alcuni commi – specificatamente dal 4 al 7 – che a seconda dei casi diluiscono ovvero confermano la tempistica di fruizione delle detrazioni e dei crediti da bonus edili.

L’intervento del Governo, presumibilmente, è dovuto per garantire una gestione sostenibile delle risorse pubbliche così come emerge da alcuni documenti acquisiti[2] nella 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) durante l’iter di approvazione del DdL 1092.

In particolare il comma 4 dispone << Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. >>.

In buona sostanza la novella normativa dispone che le detrazioni inerenti le spese sostenute nel 2024 per interventi rientranti nel cd. superbonus, barriere architettoniche e sismabonus dovranno essere ripartite in dieci anni anziché nelle odierne quattro rate, se riferibili ad intervento superbonus, ovvero cinque rate, se riferibili alle residue tipologie di bonus edili suindicati.

La norma di cui al comma 4 appare chiara e si riferisce solo all’utilizzo del beneficio sotto forma di “detrazione” e la conferma si ha nel successivo comma 5 il quale esordisce derogando a quanto previsto dall’art. 121 c. 3 secondo periodo del D.L. n. 34/2020 (“…Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. …”) e dunque i crediti acquisiti a seguito delle opzioni di cessione ovvero di sconto in fattura, seppur riferiti a spese sostenute nel 2024, potranno ancora contare nella possibilità di impiego nel concentrato arco temporale dei quattro o cinque anni.

Il comma 7 dell’emendamento de quo inoltre stringe ulteriormente le maglie, a partire da quella che sarà la data di entrata in vigore della legge di conversione, circa l’impossibilità di cedere le rate residue del credito da bonus edilizi che inizialmente è stato utilizzato sotto forma di “detrazione” in dichiarazione dei redditi[3].

Da ultimo il comma 6 del proposto art. 4-bis introduce nel D.L. n.34/2020 all’art. 121 il nuovo comma 3-ter[4].

Tale novità ha un ambito soggettivo limitato in quanto si riferisce esclusivamente a banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione e dispone che le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni effettuate dal 1° maggio 2022 di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti e l’eventuale quota residua non utilizzata non può né essere riportata negli anni successivi né essere chiesta a rimborso.

Il “soggetto qualificato”, tuttavia, può derogare a tale nuovo dettato normativo qualora attesti con dichiarazione sostitutiva da trasmettersi all’Agenzia delle Entrate di aver acquisito i crediti da bonus edilizi pagandoli ad un prezzo pari o superiore al 75% del valore delle corrispondenti detrazioni.

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[1] In data 16 maggio 2024 il DdL ha ottenuto la fiducia al Senato ed ora passerà alla Camera.

[2] https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/58131_documenti.htm

I.e. si legge nel Documento Banca d’Italia “Questa agevolazione ha avuto un impatto significativo sull’andamento del settore delle costruzioni e, per questa via, su quello del PIL, ma gli oneri per la finanza pubblica si sono rivelati assai ingenti.”

[3] << 7. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 4 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.>>

[4] << 3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione  autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. >>

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