27/05/2024

Il 16 maggio 2024 il Senato ha approvato la legge di conversione[1] del Decreto – Legge 39/2024 (definito emblematicamente “Decreto taglia crediti”), con 101 voti favorevoli e 64 contrari.

All’articolo 2[2] del sopracitato Decreto è stata confermata da Palazzo Madama la previsione concernente l’eliminazione della possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura mediante l’istituto della “remissione in bonis[3]”. Pertanto, anche in caso di errori che necessiterebbero della ripresentazione della comunicazione, a partire dal 4 aprile 2024, che rappresenta la scadenza finale per la presentazione delle opzioni riguardanti la cessione dei crediti o lo sconto in fattura relativi alle spese agevolabili con il Superbonus o con i bonus “ordinari”, sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue e non fruite[4], non è più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.

Considerando che il termine del 4 aprile è ormai passato, è rilevante riflettere sulle ripercussioni per coloro che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguardo l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito per le spese del 2023, e nello specifico:

  • Per chi ha scelto lo sconto in fattura: l’assenza di comunicazione entro la data limite preclude la possibilità di trasferire il credito nel cassetto fiscale dell’impresa, precludendo così l’uso in compensazione o la cessione a terzi.
  • Per chi ha optato per la cessione diretta del credito: è consentito dichiarare soltanto la prima rata del credito del 2023 nella dichiarazione dei redditi, mentre le rate residue possono essere oggetto di cessione a terzi.
  • Per le comunicazioni di cessione differita: per le rate residue di spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, si applicano limitazioni analoghe. Ad esempio, per una spesa del 2022, è possibile includere le prime due rate nella dichiarazione, ma solo le rate rimanenti possono essere cedute.

Per il Sismabonus persiste però la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta del fabbricato e quella conseguibile post – lavori (c.d. Allegato B)

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[1] Identificata come S. 1092.

[2] Rubricato “Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis”.

[3] Di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012.

[4] Cfr. Provvedimento n. 53159/2024 dell’agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024.

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