Accise sull’energia, interessi maggiorati dalla domanda giudiziale di rimborso fino al pagamento

Breve nota alla sentenza CGT di primo grado di Piacenza, n. 63 del 6 maggio 2024

L’art. 14 del d. lgs. n. 504/1995, come noto, disciplina l’istituto del rimborso d’accisa e, al comma 4, prevede  che “sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”.

L’art. 1284 c.c., al primo comma, prevede la misura degli “interessi legali” e, al quinto comma, prevede i cd. interessi “maggiorati” o “super-legali”, disponendo in particolare che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Il rinvio del citato art. 14 del Testo Unico Accise all’art. 1284 c.c. almeno a prima vista permette di ritenere che, anche in tema di accise, sia applicabile il tasso di interesse  maggiorato ivi previsto al quarto comma, il cui testo attualmente vigente è stato introdotto nel 2014 allo scopo di scoraggiare eventuali condotte processuali dilatorie e comunque di temperare gli effetti negativi della lunga durata dei contenziosi, tutelando il creditore dal pregiudizio che, in caso di inadempimento del debitore, gli deriverebbe dai tempi della giustizia.

In realtà il campo di applicazione dell’art. 1284 comma 4 c.c. è controverso, non essendo chiaro che se tale disposizione concerne soltanto le obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale oppure se riguarda anche le obbligazioni risarcitorie e quelle restitutorie (tra queste ultime, in particolare, potrebbero rientrare i rimborsi di accisa).

Occorre infatti considerare che Cass. civ. n. 28409 del 7 novembre 2018, n. 28409 ha escluso l’applicabilità dell’art. 1284 c.c. alle ipotesi di atto illecito e alle obbligazioni derivanti da disposizioni di legge: ivi si legge che “Difatti il cenno alla convenzione tra le parti sul punto lumeggia come la voluntas legis sia diretta a colpire l’inadempienza, rispetto ad un obbligo liberamente e pattiziamente assunto, anche mediante l’abuso del processo come mezzo per prolungare ai danni del creditore la soddisfazione del suo diritto. Quindi si deve concludere che la norma di cui all’art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d’avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate in art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poiché nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d’interesse o le conseguenze dell’inadempimento”. Tale orientamento è stato confermato da Cass. civ. n. 14512 del 9 maggio 2022, n. 14512, secondo cui la disposizione dell’art. 1284 c.c. riguarda solamente le obbligazioni di fonte contrattuale.

Successivamente, l’ordinanza Cass. civ.  n. 61 del 3 gennaio 2023 ha però cassato una pronuncia di merito (concernente la restituzione di un indebito bancario) in linea con i suddetti precedenti di legittimità, ritenendo che l’art. 1284 comma 4 c.c. individui il tasso degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie, dall’inizio del processo e sino al momento del pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Questo si ricaverebbe sia dalla ratio della disposizione (introdotta per scoraggiare l’inadempimento del debitore), sia dal fatto che l’art. 1284 disciplina in generale il “saggio degli interessi” e non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità.

Cass. n. 61/2023 ha modificato il precedente orientamento di legittimità anche sotto un altro profilo. In precedenza infatti si escludeva l’applicabilità dell’art. 1284 comma 4 cc. alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie per evitare un’inutile duplicazione dell’art. 1124 c.c., che regola le conseguenze dell’inadempimento da obbligazioni pecuniarie. Ebbene, secondo la più recente pronuncia di Cassazione, l’art. 1284 comma 4 e l’art. 1224 hanno campi di applicazione diversi: quest’ultimo regola il diverso tasso degli interessi dovuto dal giorno della mora (che può essere anche anteriore all’inizio del processo), pertanto non sussiste il rischio di sovrapposizioni.

Parte della giurisprudenza civile si è prontamente allineata a quanto sancito da Cass. n. 61/2023, e così anche – più di recente – quella tributaria: CGT di primo grado di Piacenza, n. 63 del 6 maggio 2024, in una controversia concernente l’obbligo di rimborso dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica, ha infatti stabilito che

“Quanto agli interessi, l’articolo 14 comma 5 D.lgs. n. 504/1995 dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall’art. 1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso. Pertanto, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato al cliente finale per somma capitale ed interessi sulla base della sentenza del Giudice Ordinario, oltre a ulteriori interessi legali dal momento della domanda di ripetizione formulata alla Agenzia delle Dogane. […] Sulla somma capitale, come da espressa domanda processuale vanno poi accordati gli interessi legali ex art. 14 comma 4 TUA dal momento della domanda di rifusione a Dogane, formulata il 28/7/2023, e gli interessi cd. super legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale formulata con la notifica del ricorso il 9/11/2023. […] Pertanto, parte ricorrente ha diritto alla restituzione di tutto quanto pagato al cliente finale per somma capitale ed interessi sulla base della sentenza del Giudice Ordinario, oltre a ulteriori interessi legali dal momento della domanda di ripetizione formulata alla Agenzia delle Dogane”.

Resta da vedere se il nuovo orientamento espresso da Cass. n. 61/2023  si consoliderà o meno, considerato che non è esente da critiche. I primi commentatori (Simona Daminelli, “Interessi legali maggiorati ex art. 1284, IV comma c.c.: qual è l’ambito di applicazione?”, 19 Marzo 2024) ad esempio hanno rilevato che l’art. 1284 c.c. è stato introdotto per disincentivare il ritardo nei pagamenti concernenti un’obbligazione pecuniaria , però

“in caso di ripetizione dell’indebito bancario […] non esiste un “ritardo”, perché l’obbligazione restitutoria, pur derivando da un contratto, sorge soltanto nel corso del processo, allorché viene accertata l’invalidità di una clausola contrattuale. Pertanto, non pare corretto parlare di “inadempimento”, al quale poter correlare la sanzione dell’applicazione degli interessi di cui alle transazioni commerciali. Infatti, la parti, in sede di stipula del contratto, non avrebbero nemmeno potuto stabilire la misura degli interessi dovuti in relazione ad un’obbligazione che in quel momento non esisteva”.

Tale osservazione è replicabile al caso del rimborso d’accisa richiesto dal soggetto passivo all’Agenzia delle Dogane: nondimeno, rimane raccomandabile per gli operatori interessati richiedere l’applicazione dell’art. 1284 c.c. come stabilito da Cass. n. 61/2023, almeno sino ad un eventuale nuovo revirement della Suprema Corte che consolidi il precedente orientamento.

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