26/06/2024

La delicata vicenda affrontata dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4870 del 2024 prende le mosse da una deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nel marzo del 2022, con la quale è stato impedito il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di parco eolico denominato “Ponticello”.

Il progetto prevedeva l’installazione di 10 aerogeneratori con una potenza complessiva di 42 MW su una superficie di circa 450 ettari in due Comuni della Puglia.

Nonostante l’approvazione con prescrizioni da parte del Ministero per l’Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) e della Commissione tecnica VIA e VAS, il Ministero della Cultura aveva espresso parere negativo: proprio tale conflitto tra ministeri portava il Dicastero della Transizione Ecologica a sollevare la questione al Consiglio dei Ministri, che decideva poi di non consentire il proseguimento del procedimento di VIA.

La decisione del Consiglio dei Ministri è stata contestata dalla società proponente del progetto, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado dal TAR.

Il TAR sottolineava, tra le altre motivazioni, che il parere positivo del Comitato tecnico VAS-VIA, organo competente in materia ambientale, è stato ignorato e che il Ministero della Cultura non ha evidenziato reali fattori ostativi alla realizzazione dell’intervento.

Inoltre, il giudice di primo grado ha fatto riferimento al Regolamento UE n. 2577 del 22 dicembre 2022, che conferisce agli impianti da fonti rinnovabili un “interesse pubblico prevalente”.

Contro la sentenza del TAR, presentavano ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri e i Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura sostenendo che la delibera del Consiglio dei Ministri costituisce un atto di “alta amministrazione” caratterizzato da un’ampia discrezionalità amministrativa. Partendo dal presupposto che la caratterizzazione di un atto come “di alta amministrazione” comporta che lo stesso sia sindacabile solo in presenza di errori manifesti o irragionevolezze, i Ricorrenti lamentavano una indebita sostituzione, da parte del TAR, della propria valutazione a quella del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, sulla scorta, però, di una diversa motivazione.

Da un lato, infatti, ha riconosciuto, in linea astratta e generale, che la deliberazione del Consiglio dei Ministri costituisce indubbiamente un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo nei limiti della carenza di motivazione o manifesta irragionevolezza: richiamando a sostegno di tale, su tutti, un suo rilevante precedente che si era espresso nel medesimo senso, i.e. la Sentenza n. 4062 del 2017.

Dall’altro, però, il Supremo Consesso amministrativo ha rilevato come, sul piano concreto, alla luce dell’istruttoria svolta e delle circostanze fattuali emerse, la motivazione del Consiglio dei Ministri non fosse stata congrua.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la deliberazione, pur compiendo un ampio excursus sulle circostanze e le valutazioni effettuate, non ha adeguatamente preso in considerazione alcuni elementi cruciali, tra cui: la qualificazione dell’area; il parere VIA-VAS; le osservazioni della Società.

Alla luce di queste considerazioni, il Supremo consesso amministrativo ha confermato la statuizione di primo grado, nei limiti in cui aveva acclarato in questi termini il difetto di motivazione.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha precisato che:

Resta naturalmente ferma, e integra, in sede di rinnovato esercizio del potere amministrativo, l’autonomia dell’amministrazione di compiere tutte le valutazioni previste dalla legge, in senso favorevole o contrario alle ragioni dell’istante, soffermandosi sui profili già evidenziati nella sentenza di primo grado, ossia quelli relativi alla specifica area – considerata non inidonea (ma non per questo idonea ex se per le ragioni prima esposte) – e alla più approfondita valutazione comparativa delle posizioni e degli interessi rappresentati dalle differenti amministrazioni”.

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