La transizione energetica rappresenta uno dei temi centrali del dibattito euro-unitario. La proposta COM (2021) 563 di modifica della Direttiva 2003/96/CE si inserisce perfettamente all’interno di questo solco, con l’obiettivo di contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, ristrutturando il quadro europeo per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
La tassazione dei prodotti energetici svolge un ruolo di rilievo nell’ambito delle politiche in materia di clima ed energia e per questo motivo, secondo la Commissione europea, la vigente struttura normativa non appare più in linea con gli attuali indirizzi strategici dell’Unione. La direttiva sulla tassazione dell’energia appare distonica rispetto agli obiettivi prefissati, in quanto non promuove adeguatamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica e la diffusione di elettricità e combustibili alternativi (uno tra tutti, l’idrogeno rinnovabile). Ciò a causa del fatto che i nuovi combustibili a minore intensità di carbonio sono tassati come il loro equivalente fossile, stante l’assenza di un’aliquota esplicita per gli stessi.
L’obiettivo delle istituzioni europee sarà conseguito passando perciò da una tassazione basata sul volume a una basata sul contenuto energetico, eliminando gli incentivi a favore dell’uso di combustibili fossili e introducendo una classificazione delle aliquote applicabili in base alle loro prestazioni ambientali. Inoltre l’attuale struttura fiscale sarà semplificata raggruppando i prodotti energetici (usati come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento) e l’elettricità in categorie. In particolare, un’aliquota particolarmente ridotta sarà applicabile all’elettricità, indipendentemente dal suo uso, ai biocarburanti avanzati, ai bioliquidi, ai biogas e all’idrogeno da fonti rinnovabili. L’aliquota applicabile a questo gruppo è fissata a un valore significativamente inferiore a quello dell’aliquota di riferimento in quanto l’elettricità e tali combustibili possono guidare la transizione dell’UE verso l’energia pulita, per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e, in definitiva, della neutralità climatica entro il 2050. Con specifico riferimento all’idrogeno, il fatto generatore delle imposte per l’idrogeno dovrebbe essere allineato a quello del gas naturale, per il quale l’imposta è esigibile al momento della fornitura da parte del distributore (cfr. articolo 22, paragrafo 4, primo comma).
Per quanto riguarda i costi di funzionamento, l’attuazione specifica della direttiva sulla tassazione dell’energia dipende da diversi, altri fattori. Tra questi figurano aspetti quali specifiche politiche nazionali o altre politiche UE applicate nel medesimo settore, priorità nazionali e l’eredità industriale, condizioni economiche e commerciali prevalenti o modelli imprenditoriali di singoli settori o singole imprese. In particolare, per incentivare l’uso di energia pulita, tali costi dovrebbero essere limitati per i commercianti di idrogeno e biomassa solida, dato che tali prodotti beneficeranno delle medesime semplificazioni di controllo della circolazione attualmente previste, rispettivamente, per il gas naturale e per il carbone.
In conclusione, tale proposta si prefigge obiettivi ambiziosi e comporta anche sfide significative. In questo contesto, l’integrazione dell’idrogeno come fattore di novità della riforma rende manifesta l’importanza che questo vettore è destinato a giocare nel prossimo futuro delle politiche “green” dell’Unione europea.