26/06/2024

Il legislatore, attento alla circostanza che molte zone dell’Italia sono ad alto rischio sismico, ha limitato la tagliola sulle agevolazioni riguardanti gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici.

Il vero highlander della normativa è rappresentato dal comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 il quale dispone che quando gli interventi agevolati con il superbonus hanno per oggetto fabbricati che sono ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati sinistrati dall’evento sismico in modo non lieve,  il superbonus può trovare applicazione in misura piena (110%) e dunque senza alcun decalage (90-70-65%) sulle spese sostenute fino al 31/12/2025 ed altresì con possibilità di applicazione concorrente con il contributo previsto per la ricostruzione (comma 1-ter e 4-quater D.L. n. 34/2020) oppure con possibilità di beneficiare, previa rinuncia al predetto contributo, esclusivamente del superbonus in versione “rafforzata” (comma 4-ter D.L. n. 34/2020) e dunque con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa ordinariamente previsti.

Considerato che la norma in commento prevede “tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis” del medesimo articolo, la proroga alla fine del 2025 della detrazione in misura “piena” delle spese sostenute riguarda gli interventi ammessi al superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis[1] e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

Inoltre la disposizione fa espresso riferimento agli <<interventi nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza>> e dunque la norma amplia la portata dell’agevolazione alle intere aree regionali interessate dal sisma – compresi i cd. “Comuni fuori cratere” ossia quei Comuni diversi da quelli di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del D.L. 189/2016 – per le quali è sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso[2].

Altresì il predetto comma 8-ter si applica solo per interventi effettuati su edifici, ubicati nelle regioni colpite da eventi sismici, che hanno subito danni rilevanti attestati dalla scheda AeDES[3] o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E che attesti la sussistenza della connessione tra l’evento sismico e il danno all’immobile (nesso di causalità danno-evento).

Le spese per i predetti interventi possono beneficiare del superbonus congiuntamente al contributo spettante per la ricostruzione ma in tal caso il superbonus al 110%, sempre nei limiti di spesa agevolata, si applica solo sull’eventuale parte di spese eccedente quelle “coperte” dal contributo de quo.

In alternativa alla fattispecie di “concorrenza” tra superbonus e contributo per la ricostruzione, è possibile usufruire di un “superbonus rafforzato” con il quale i tetti massimi di spesa vengono ad essere incrementati del 50%[4].

Condizione essenziale, però, per poter usufruire di tale superbonus è la preventiva rinuncia da parte del beneficiario al contributo così come si legge nella guida dell’Agenzia delle Entrate “Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%”:

nell’ipotesi nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Dalle indicazioni fornite dalla Guida si desume che il superbonus rafforzato può essere usufruito solo laddove sia stato dato l’avvio ad una pratica di richiesta di contributo per la ricostruzione post sisma e tale richiesta sia stata accettata e dunque vi sia un diritto da parte del soggetto che intende effettuare i lavori di ricostruzione agevolati con il predetto contributo.   Laddove tale diritto al contributo non dovesse sussistere perché la domanda per il contributo alla ricostruzione non è mai stata presentata ovvero è stata rigettata dagli organi competenti non si potrà accedere al “superbonus rafforzato” in quanto non è sorto alcun diritto di cui disporre e “scambiare” con l’incremento dei massimali di spesa del superbonus.

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[1] Condomini, persone fisiche di cui al c. 9 lettera a), soggetti di cui al c. 9 lett. d-bis).

[2] Risoluzione 8/E del 15/2/2022

[3] La scheda AeDES – Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica – è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici che non ricadono in questa tipologia, come gli edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati), gli edifici monumentali (in particolare le chiese), o gli altri manufatti (come serbatoi, etc…), né tantomeno a ponti ed altre opere infrastrutturali.
La scheda è stata utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi.

[4] i.e. quello relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al c. 4 dell’art. 119 del D.L. n.34/2020, pari a 96.000,00 euro, diviene  -a seguito di rinuncia al contributo per la ricostruzione- pari a 144.000,00 euro.

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